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Sentenza

Sentenza n. 1003/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Lodi.

Giustizia amministrativa202503452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Lodi che aveva condannato il Ministero all'attribuzione di somme mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Lodi, notificata e munita di attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto a tre docenti, per distinti periodi scolastici, il diritto a somme pari rispettivamente a euro 3.000,00, euro 2.000,00 ed euro 1.500,00, da attribuire mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. A fronte dell'inadempimento del Ministero, i ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nel corso della camera di consiglio è stato dichiarato che una delle tre beneficiarie aveva ricevuto l'importo dovuto; le somme spettanti agli altri due ricorrenti non erano invece ancora state pagate.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla ricorrente già pagata, ma ha accolto il ricorso per il resto, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudice ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute ai ricorrenti ancora creditori, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale. Gli interessi devono essere ricalcolati dall'Amministrazione secondo il titolo giudiziale e la legge, poiché i conteggi prodotti dai creditori non sono vincolanti quanto a capitale residuo, misura e decorrenza. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni per determinare definitivamente quanto ancora dovuto e adottare gli atti contabili necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e consente di dichiarare l'inottemperanza dell'amministrazione e ordinare gli adempimenti necessari.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, attraverso la quale il giudicato aveva disposto l'attribuzione delle somme riconosciute ai ricorrenti.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima dell'avvio del recupero coattivo; nel caso concreto il termine era decorso.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi dovuti in sede di ottemperanza devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni codicistiche applicabili; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto già accertato, senza ridefinirne il contenuto sostanziale oltre quanto necessario a interpretare il titolo e verificare gli adempimenti già eseguiti.
  • Quando il debitore pubblico non dimostra l'integrale adempimento di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, assegnare un termine per il pagamento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Gli importi indicati dal creditore in sede di ottemperanza non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'importo dovuto deve essere ricalcolato in base al titolo giudiziale, ai pagamenti parziali e alle norme applicabili sulla misura e decorrenza degli interessi.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche dalle disposizioni sull'esecuzione delle condanne pecuniarie deve essere decorso prima di poter attivare il recupero coattivo mediante giudizio di ottemperanza.
  • L'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del creditore soddisfatto, ma non esclude l'accoglimento dell'azione e la condanna alle spese quando l'amministrazione abbia adempiuto solo successivamente all'instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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