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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07405/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell'opposizione e quindi la non concedibilità della sanzione alternativa dell'espulsione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato l'opposizione ex art. 16, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 avverso il decreto di rigetto dell'applicazione della sanzione alternativa dell'espulsione dal territorio dello Stato. In fatto, allo straniero era stata già applicata un'espulsione nel 2023; egli era poi rientrato illegalmente in Italia prima del decorso del termine di dieci anni previsto dalla legge. Il Tribunale aveva ritenuto non reiterabile la misura alternativa dell'espulsione, perché il rientro illegittimo prima del termine comporta il ripristino dello stato detentivo per l'esecuzione della residua pena. Il ricorso contestava tale conclusione, ma la Corte rileva che le censure si pongono in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, secondo cui non può essere nuovamente disposta l'espulsione alternativa in favore di chi abbia violato il divieto di rientro anticipato.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    L'espulsione dello straniero può operare come misura alternativa alla detenzione, ma non è reiterabile quando il soggetto sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato prima del decorso del termine previsto.

  • art. 16, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il rientro illegittimo nel territorio dello Stato prima del decorso di dieci anni dall'esecuzione del provvedimento comporta il ripristino dello stato detentivo ai fini dell'espiazione della pena residua.

  • art. 16, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998

    Disciplina l'opposizione avverso il decreto di rigetto della misura alternativa dell'espulsione.

Massime di principio

  • La misura alternativa dell'espulsione dello straniero non può essere reiterata quando il destinatario, già espulso, rientri illegalmente nel territorio dello Stato prima del decorso del termine di legge.
  • Il rientro illegittimo anticipato determina il ripristino dello stato detentivo per l'esecuzione della pena residua, impedendo che il condannato possa beneficiare nuovamente dell'espulsione alternativa.
  • È inammissibile il ricorso che censuri una decisione conforme al dato normativo e alla giurisprudenza consolidata, specie quando le deduzioni si risolvano in argomenti incompatibili con la ratio deterrente della disciplina.
  • La disciplina dell'espulsione alternativa è interpretata in modo da evitare che il trasgressore possa fruire indefinitamente del beneficio, eludendo stabilmente l'effetto sanzionatorio del ripristino della carcerazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeFavoreggiamento dell'immigrazione clandestina
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleImmigrazione
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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