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Legge

L.R. FVG 22/2015

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.

Normativa regionaleL.R. FVG 22/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione delle “Strade del Vino e dei Sapori” in Friuli Venezia Giulia, affidando il coordinamento a TurismoFVG con ERSA. Definisce percorsi e requisiti, prevede progetti con standard minimi, segnaletica e formazione, regola la degustazione/ somministrazione di prodotti tipici con SCIA e autorizza un finanziamento per il 2016. Abroga la precedente disciplina sulle “Strade del vino”.

Strade del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia

Strade del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia

La legge disciplina la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento mira a integrare agricoltura, enogastronomia, turismo e promozione territoriale attraverso percorsi organizzati e una rete coordinata di soggetti pubblici e privati.

Finalità e soggetti istituzionali coinvolti

La norma persegue la valorizzazione dei territori a vocazione vinicola e delle produzioni vitivinicole e agroalimentari di qualità, favorendo un’offerta turistica integrata e la collaborazione tra imprese di settori diversi. Le finalità sono attuate da TurismoFVG, nell’ambito del proprio Piano operativo, in collaborazione con ERSA e secondo le rispettive competenze istituzionali.

Definizione di “Strada del Vino e dei Sapori”

Sono considerate tali gli itinerari o percorsi lungo i quali si collocano, singolarmente o congiuntamente:

  • vigneti o altre coltivazioni;
  • allevamenti;
  • aziende agricole singole o associate;
  • strutture ricettive turistiche ed esercizi di ristorazione;
  • enoteche;
  • strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico;
  • produzioni tipiche e di qualità;
  • produzioni agroalimentari tradizionali;
  • produzioni rientranti nella disciplina regionale sui prodotti agricoli e alimentari di qualità;
  • beni di interesse ambientale, museale e culturale.

La strada deve concorrere a costituire un’offerta turistica integrata del territorio regionale.

Produzioni tipiche, di qualità e tradizionali

La legge precisa che per produzioni tipiche e di qualità si intendono solo quelle con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi della normativa europea richiamata. Per produzioni agroalimentari tradizionali si intendono quelle individuate ai sensi della disciplina regionale del 2000 richiamata dalla legge.

Progetti articolati e contenuti minimi

La realizzazione e il riconoscimento delle Strade avvengono tramite progetti articolati, che devono prevedere la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei soggetti operanti sul territorio regionale e di nuovi soggetti interessati allo sviluppo locale. In ogni caso i progetti devono disciplinare:

  • standard minimi di qualità comuni per i soggetti aderenti;
  • azioni di pubblicità e promozione;
  • modalità per la realizzazione e la successiva adesione alla strada;
  • modalità per attribuire o modificare la denominazione della strada;
  • formazione degli operatori addetti all’accoglienza;
  • installazione di segnaletica stradale lungo i percorsi, con immagine coordinata unitaria e rispetto delle peculiarità plurilinguistiche regionali;
  • valorizzazione della rete delle Strade e delle tradizioni enogastronomiche locali.

Denominazione, modifiche e segnaletica

Ogni Strada del Vino e dei Sapori riconosciuta acquisisce una denominazione specifica, modificabile secondo le modalità previste dai progetti. La denominazione può essere aggiornata anche per integrazione con altre Strade già riconosciute, per ampliamento di percorsi e produzioni, oppure per aggregazione con itinerari o percorsi limitrofi.

I percorsi sono segnalati e pubblicizzati con apposita cartellonistica secondo il Codice della strada e gli standard europei, nel rispetto della normativa sulla tutela delle minoranze linguistiche.

Riconoscimento delle Strade del Vino esistenti

I percorsi già denominati “Strade del Vino” ai sensi della precedente disciplina regionale sono riconosciuti automaticamente come “Strade del Vino e dei Sapori” dall’entrata in vigore della legge. Essi conservano denominazione e riconoscimento, adeguandosi ove necessario alla nuova normativa, con possibilità di integrazione con nuovi itinerari o prodotti.

Somministrazione e degustazione di prodotti tipici

Le aziende agricole vitivinicole aderenti alle Strade possono somministrare, in abbinamento al vino, produzioni agroalimentari tradizionali e produzioni tipiche e di qualità non cucinate, previa presentazione al Comune di SCIA. Rimane necessario il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Tale somministrazione deve restare secondaria rispetto all’attività prevalente e caratterizzante dell’azienda. La legge esclude l’applicazione della disciplina regionale sull’agriturismo e di quella sulle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Aspetti finanziari

L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare TurismoFVG per gli obiettivi della legge, in coerenza con il suo Piano operativo. Per il 2016 è prevista una spesa autorizzata di 120.000 euro, con copertura mediante storno da altra unità di bilancio e relativo capitolo del bilancio pluriennale 2015-2017.

Abrogazioni e coordinamento normativo

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate diverse disposizioni della precedente normativa regionale in materia di agriturismo, strade del vino e conferimento di funzioni agli enti locali, comprese le previsioni del capo IV della legge regionale 21/2000. La nuova legge sostituisce quindi il previgente assetto delle “Strade del vino”.

Entrata in vigore e decorrenza

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2016. Il riconoscimento delle vecchie “Strade del Vino” come nuove “Strade del Vino e dei Sapori” opera dalla medesima data.

Testo integrale

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