L.R. FVG 26/2015
Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua dal 2016 la contabilità regionale e del SSR al d.lgs. 118/2011, disciplina programmazione, bilancio, variazioni e controlli, e contiene numerose misure finanziarie urgenti per il 2015 su sanità, enti locali, fondi economici, sport, turismo, edilizia e altri interventi puntuali. Diverse disposizioni hanno efficacia limitata a esercizi finanziari o eventi del 2015-2016.
Armonizzazione contabile e variazioni finanziarie urgenti 2015 della Regione Friuli Venezia Giulia
Armonizzazione contabile e misure finanziarie urgenti della Regione Friuli Venezia Giulia
La legge detta, per la Regione Friuli Venezia Giulia, le regole di adeguamento al decreto legislativo 118/2011 in materia di bilancio e contabilità, con effetto principale dall’esercizio 2016. Accanto alla disciplina contabile, contiene una serie di interventi finanziari e settoriali urgenti, in gran parte riferiti al solo esercizio 2015 o a scadenze puntuali.
Finalità e ambito dell’armonizzazione contabile
La Regione si adegua progressivamente ai principi e agli schemi del d.lgs. 118/2011, che la legge specifica e integra in attesa della norma di attuazione statutaria. L’applicazione riguarda la Regione, i suoi enti e organismi strumentali, con continuità di utilizzo della normativa regionale previgente solo per quanto compatibile e fino all’adeguamento completo.
Programmazione e bilancio regionale
Per il 2016, in luogo del DEFR, la Regione adotta la Relazione politico-programmatica regionale, raccordata alla nuova struttura del bilancio per missioni e programmi. Il bilancio di previsione ha orizzonte triennale; la Giunta lo presenta entro il 15 novembre e il Consiglio lo approva nella sessione di bilancio nei termini del d.lgs. 118/2011. Dal 2016 gli schemi di bilancio armonizzati hanno pieno valore giuridico e autorizzatorio.
La Giunta approva inoltre il bilancio finanziario gestionale contestualmente al documento tecnico di accompagnamento. L’assestamento di bilancio è presentato entro il 30 giugno e approvato entro il 31 luglio.
Esercizio provvisorio e gestione delle variazioni
Per l’eventuale esercizio provvisorio 2016 si fa riferimento al secondo anno del bilancio pluriennale 2015-2017, riclassificato secondo la deliberazione di Giunta n. 55/2015.
La legge distingue le variazioni di bilancio di competenza della Giunta e quelle del Ragioniere generale. Tra le prime rientrano, in particolare, le variazioni del fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del personale regionale. Tra le seconde rientrano, tra l’altro:
- variazioni del fondo pluriennale vincolato e degli stanziamenti correlati;
- prelievi dai fondi di riserva;
- variazioni di partite di giro e operazioni per conto terzi;
- reiscrizione di economie di spesa e di maggiori entrate vincolate;
- variazioni relative ai conti di tesoreria e depositi bancari;
- applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione;
- prelievi dal fondo per garanzie prestate e da altri fondi previsti dal d.lgs. 118/2011.
Le stesse deliberazioni o provvedimenti aggiornano, se necessario, bilancio finanziario gestionale e documento tecnico e possono istituire nuove tipologie, programmi e capitoli.
Gestione economale e spese del personale
La gestione economale della spesa è ammessa, in alternativa alla procedura ordinaria, per specifiche fattispecie, tra cui organi collegiali, spese di giustizia, lavori in amministrazione diretta e piccola manutenzione immobiliare. È demandata a un regolamento.
Per le spese di personale vengono modificate le regole della legge regionale 21/2007, con soppressione del riferimento agli ordini di accreditamento e con esclusione del controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione relativi a tali spese.
Gestione dei residui, ordini di accredito e chiusura 2015
La legge interviene sul trattamento dei residui perenti, autorizzando la riassegnazione in bilancio dei residui perenti annotati al conto del patrimonio al 1° gennaio 2015 non successivamente cancellati o reiscritti. Il prelievo delle somme necessarie avviene dal fondo di riserva dedicato e la copertura è individuata in specifici stanziamenti del bilancio 2015-2017.
Per la chiusura dell’esercizio 2015, gli ordini di accredito rimasti inutilizzati al 31 dicembre 2015 non sono trasportati automaticamente all’esercizio successivo. Possono essere conservati in conto residui 2016 solo se relativi a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo il d.lgs. 118/2011, con individuazione del beneficiario finale e dell’importo da pagare.
Misure finanziarie 2015: sanità, fondi economici e interventi settoriali
La legge autorizza trasferimenti e spese una tantum per il 2015, tra cui:
- 25 milioni di euro agli enti del Servizio sanitario regionale, a fronte dell’aumento della spesa sanitaria legato anche ai farmaci innovativi per epatite C ed emofilia;
- 58,453 milioni di euro per la rinuncia definitiva ai rientri al fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, con neutralizzazione degli effetti di bilancio;
- 3,6 milioni di euro per il finanziamento di interventi del PAR FSC 2007-2013;
- 200.000 euro per il rimborso alla Camera di commercio di Trieste per la gestione dei contributi dell’area di crisi complessa;
- 800.000 euro per viabilità locale nel territorio della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio lungo il percorso del Giro d’Italia 2016;
- 140.000 euro per domande di società sportive non professionistiche relative ai campionati 2014-2015;
- 80.000 euro al Comune di Arta Terme per il complesso termale;
- 40.000 euro per eventi del quarantennale del terremoto del 1976;
- 300.000 euro per la prima annualità del fondo di accompagnamento del Comune di Valvasone Arzene.
Sono inoltre previste variazioni contabili urgenti con tabelle allegata A, B e C, finanziate in parte con maggiori entrate 2015.
Interventi su sviluppo economico, edilizia, commercio e lavoro
La legge modifica o integra varie discipline settoriali regionali:
- conferma contributi al Consorzio per la zona industriale dell’Aussa Corno per rinaturalizzazione compensativa, con interpretazione autentica dell’“inizio lavori”;
- proroga di 120 giorni alcuni termini della legge regionale 26/2014 sulle Unioni territoriali intercomunali;
- modifica la disciplina delle vendite di fine stagione, rimettendo alla Giunta la determinazione annuale dei periodi, sentite le parti sociali e i consumatori;
- modifica la disciplina dei contributi relativi all’area di crisi complessa di Trieste, delegandone la gestione alla Camera di commercio di Trieste con rimborso spese nei limiti del 2%.
Viene anche resa operativa, in chiave di contenimento energetico, l’obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica per edifici e unità immobiliari nel territorio regionale, estendendo la regola anche ad alcuni procedimenti edilizi già avviati alla data di entrata in vigore della legge.
Finanza locale e fusioni di comuni
La legge interviene sulla disciplina della finanza locale e delle fusioni comunali. In particolare:
- proroga termini previsti dalla legge regionale 26/2014;
- assegna al Comune di Valvasone Arzene la prima annualità del finanziamento di accompagnamento per i comuni fusi, pari a 300.000 euro, da erogare entro il 30 novembre 2015;
- modifica la legge regionale 18/2015 su adesione ai programmi regionali degli enti locali, chiarendo il termine di adesione entro venti giorni dalla comunicazione o pubblicazione.
Settore sanitario regionale: programmazione, investimenti e controlli
Dal 2016 il titolo III ridisegna la programmazione e la contabilità degli enti del Servizio sanitario regionale, sostituendo la disciplina previgente del 1996 e abrogando numerose disposizioni. Gli enti devono applicare le regole del titolo II del d.lgs. 118/2011.
La programmazione sanitaria si articola in:
- piano attuativo;
- programma preliminare degli investimenti;
- programma triennale degli investimenti;
- elenco annuale degli investimenti.
Sono fissate soglie economiche per distinguere gli interventi, con regole diverse per lavori edili-impiantistici e per acquisti di beni mobili e tecnologici. È istituito il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS), competente su coerenza programmatoria, valutazione tecnico-economica, varianti sostanziali e progetti di particolare rilievo. I pareri sono resi, di regola, entro 90 giorni.
Per il 2016 sono previste regole transitorie per alcuni investimenti di importo pari o superiore a 1 milione di euro.
Contabilità sanitaria, patrimonio, finanziamenti e indebitamento
Gli enti del SSR adottano contabilità e schemi di bilancio del d.lgs. 118/2011. La legge disciplina:
- gestione separata delle attività socio-assistenziali delegate;
- classificazione del patrimonio in beni disponibili e indisponibili;
- divieto di alienazione o garanzia sui beni indisponibili;
- assoggettamento ad autorizzazione della Giunta degli atti di trasferimento di diritti reali su immobili a destinazione sanitaria.
I contributi in conto capitale sono finalizzati alla patrimonializzazione e possono coprire fino al 100% della spesa per investimenti inseriti nei programmi approvati. L’erogazione è collegata all’avanzamento della spesa e alla certificazione del responsabile del procedimento; la rendicontazione è soggetta ad approvazione e controlli a campione.
Gli enti del SSR non possono indebitarsi, salvo anticipazioni di tesoreria nei limiti di un dodicesimo del valore della produzione e forme di credito, mutui, leasing e finanza di progetto per investimenti patrimoniali, previa autorizzazione della Giunta.
Controllo di gestione e libri obbligatori nel settore sanitario
La legge introduce un controllo quadrimestrale e uno annuale sulla gestione degli enti del SSR. Il Direttore generale verifica periodicamente l’andamento dei costi rispetto al budget e presenta i rendiconti quadrimestrali entro il 31 maggio e il 30 settembre; la Giunta approva i rendiconti con eventuali interventi correttivi entro il 31 luglio e il 30 novembre.
Il controllo annuale mira a verificare i risultati dei singoli enti e del sistema nel suo complesso, a predisporre correttivi e a rendere pubblici i risultati. Sono previsti anche specifici libri obbligatori: libro-giornale, inventari, beni ammortizzabili, deliberazioni del Direttore generale e adunanze del Collegio sindacale.
Norme transitorie, abrogazioni ed efficacia temporale
Le disposizioni dei titoli I e III hanno effetto dall’esercizio finanziario 2016. Le norme del capo IX della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi al rendiconto 2015. La Giunta stabilisce la data di applicazione alle singole gestioni fuori bilancio, comunque non oltre il 2018.
Sono abrogate numerose disposizioni previgenti, in particolare parti significative della legge regionale 49/1996 in materia di programmazione, contabilità e controllo del SSR, nonché altre norme regionali richiamate nel testo.
Valutazione di attualità
La legge conserva interesse soprattutto per la ricostruzione storica dell’assetto contabile e sanitario regionale e per la lettura consolidata di modifiche a norme ancora vigenti. Tuttavia molte sue previsioni hanno efficacia limitata al 2015-2016, oppure riguardano interventi puntuali, una tantum o eventi ormai conclusi.
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