L.R. FVG 24/2015
Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge friulana disciplina misure preventive e protettive per i lavori sulle coperture degli edifici, imponendo elaborato tecnico, adempimenti documentali e obblighi di manutenzione dei sistemi anticaduta. Si applica agli interventi edilizi con rischio di caduta dall’alto in Friuli Venezia Giulia, con esclusione delle coperture senza rischio oltre 2 metri. Non si applica alle pratiche già depositate alla data di entrata in vigore.
Sicurezza dei lavori in quota e prevenzione delle cadute dall’alto
Sicurezza dei lavori in quota e prevenzione delle cadute dall’alto
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia definisce obblighi progettuali, documentali e manutentivi per rendere sicuri i lavori svolti sulle coperture degli edifici. La disciplina si inserisce nel quadro del decreto legislativo 81/2008 e riguarda gli interventi edilizi regionali in cui esista un rischio di caduta dall’alto.
Finalità e campo di tutela
Il provvedimento mira a garantire il transito, l’accesso e l’esecuzione in sicurezza dei lavori sulla copertura, inclusi manutenzione, verifica, riparazione e installazione di impianti. Le misure preventive e protettive devono essere previste già in fase di progettazione e poi adottate nella realizzazione degli interventi.
Ambito di applicazione
La legge si applica, in Friuli Venezia Giulia, agli interventi edilizi sulle coperture di edifici privati o pubblici disciplinati dal codice regionale dell’edilizia, quando sussista rischio di caduta dall’alto. Sono ricompresi anche specifici interventi soggetti a regimi edilizi semplificati indicati dalla legge regionale 19/2009.
Sono esclusi dall’applicazione:
- le coperture che non espongono a rischio di caduta dall’alto da un’altezza superiore a 2 metri rispetto al piano sottostante;
- gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, siano già state presentate le relative richieste, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni.
Definizioni rilevanti
La legge precisa nozioni tecniche fondamentali per la corretta applicazione della disciplina, tra cui copertura, percorso di accesso, punto di accesso, elaborato tecnico della copertura, dispositivi di ancoraggio, ancoraggi strutturali, linee di ancoraggio, ganci di sicurezza da tetto, dispositivi di protezione collettiva permanenti e dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
Vengono inoltre definiti il committente, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e la nozione di norma tecnica.
Misure preventive e protettive
Nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori devono essere previste le misure preventive e protettive indicate nell’allegato A. L’allegato può essere aggiornato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Adempimenti del committente o del soggetto legittimato
Per gli interventi soggetti a titolo edilizio ordinario con rischio di caduta dall’alto, il committente o altro soggetto legittimato deve:
- al momento della richiesta del titolo autorizzativo o della presentazione di SCIA/DIA alternativa al permesso di costruire, trasmettere la documentazione prevista per la fase iniziale;
- a conclusione dei lavori, acquisire la documentazione tecnica e certificativa prevista;
- al deposito della comunicazione di fine lavori, allegare la documentazione richiesta oppure una dichiarazione sostitutiva che attesti l’adempimento degli obblighi.
Per gli interventi soggetti ai regimi edilizi semplificati indicati dalla legge regionale 19/2009, il soggetto legittimato deve acquisire parte della documentazione tecnica e trasmettere al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avvenuto adempimento.
Elaborato tecnico della copertura
L’elaborato tecnico della copertura è il documento centrale della disciplina e deve contenere:
- relazione tecnica di progetto con caratteristiche della copertura, percorsi, accessi e misure di prevenzione e protezione;
- planimetria della copertura con evidenza di percorso, punto di accesso e sistemi di protezione;
- documentazione sull’idoneità della struttura a sopportare le sollecitazioni del dispositivo di ancoraggio;
- certificazioni del fabbricante dei dispositivi installati;
- dichiarazione dell’installatore sulla corretta installazione e sul rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni progettuali;
- manuale d’uso e manutenzione;
- programma di manutenzione.
Le parti progettuali dell’elaborato devono essere redatte in fase di progettazione; il coordinatore per la progettazione, se nominato, le recepisce nel Fascicolo dell’opera. Le parti tecniche e certificative devono essere completate entro la fine dei lavori; il coordinatore per l’esecuzione, se nominato, le recepisce nel Fascicolo dell’opera sulla base della documentazione trasmessa dal direttore dei lavori o dal committente.
Obblighi successivi alla realizzazione e manutenzione nel tempo
L’elaborato tecnico della copertura, insieme al fascicolo dell’opera ove previsto, deve essere messo a disposizione di chi accede alla copertura in occasione di successivi interventi. L’adempimento spetta al proprietario dell’immobile o al soggetto responsabile della gestione e manutenzione.
La documentazione deve essere aggiornata in caso di modifiche al sistema anticaduta e, in caso di trasferimento della proprietà, consegnata al nuovo proprietario o al nuovo responsabile della gestione e manutenzione.
Il proprietario o il soggetto responsabile è inoltre tenuto a garantire nel tempo la piena funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta e a mantenere aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati secondo il manuale d’uso e il programma di manutenzione.
Regime sanzionatorio e cause ostative
La mancata presentazione della documentazione progettuale iniziale costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo o all’inizio dei lavori.
Per gli interventi edilizi ordinari, la mancata presentazione della documentazione finale comporta anche il diniego del certificato di abitabilità o agibilità.
Per gli interventi soggetti ai regimi edilizi semplificati richiamati dalla legge regionale 19/2009, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla stessa legge regionale, estesa anche ai casi di mancato invio della dichiarazione sostitutiva richiesta dalla presente legge.
Formazione e informazione
La Regione, tramite i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l’assistenza sanitaria, promuove iniziative di formazione, informazione e diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con il coinvolgimento degli enti competenti e degli organismi paritetici. Le attività possono essere finanziate attingendo agli specifici fondi previsti dal decreto legislativo 81/2008.
Entrata in vigore e decorrenza
La legge è entrata in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi non opera immediatamente dal 21 ottobre 2015 ma solo allo spirare del termine semestrale previsto. Per la fase transitoria, restano esclusi gli interventi già avviati con deposito delle relative pratiche alla data di entrata in vigore.
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