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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20947/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La difesa di un soggetto indicato come amministratore unico di due società ha impugnato l'ordinanza del GUP del Tribunale di Latina che aveva rigettato l'istanza di revoca o modifica del sequestro e di restituzione di somme sequestrate. Secondo il ricorrente, il giudice si sarebbe limitato a richiamare una precedente ordinanza cautelare di riesame, senza considerare che il successivo giudizio di merito non aveva confermato l'ipotesi accusatoria posta a base del sequestro. In particolare, si contestava l'affermazione secondo cui le somme sarebbero state nella disponibilità di un'imputata diversa dagli intestatari formali dei conti, deducendo che, in assenza di un accertamento di merito che confermasse tale disponibilità, i soli aventi diritto alla restituzione sarebbero dovuti essere gli intestatari dei conti correnti. La doglianza era formalmente prospettata come vizio di motivazione ai sensi degli artt. 111 Cost. e 125 c.p.p., con ulteriore richiamo alla giurisprudenza sulla insufficienza della sola delega ad operare per dimostrare la disponibilità delle somme.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito del vizio di motivazione dedotto, ritenendo preliminarmente che il mezzo di impugnazione corretto fosse l'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. Ha quindi qualificato il ricorso per cassazione come opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina, ufficio GUP, quale giudice dell'esecuzione, per la trattazione secondo il rito corretto. Non è stata quindi pronunciata una decisione sul diritto alla restituzione delle somme o sulla validità sostanziale del sequestro, ma solo una pronuncia processuale di conversione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato solo per delimitare l'enunciazione del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato dalla difesa a fondamento del vizio di motivazione dedotto

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    invocato dalla difesa a fondamento del vizio di motivazione dedotto

  • art. 676, comma 1, c.p.p.

    richiamato dal Procuratore Generale per affermare che il giudice dell'esecuzione decide sulla restituzione delle cose sequestrate secondo il procedimento previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    individuato come rimedio ordinario avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione di cose sequestrate; il ricorso per cassazione è stato convertito in opposizione ai sensi di tale norma

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato come schema procedimentale da osservare nella fase di opposizione, con garanzie di contraddittorio e difesa

Massime di principio

  • Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sulla restituzione di cose sequestrate il rimedio ordinario è l'opposizione davanti allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., non il ricorso diretto per cassazione.
  • Se l'impugnazione è stata proposta con un mezzo formalmente errato ma contiene, nella sostanza, la volontà di contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione e di ottenere una nuova valutazione, essa va salvaguardata e convertita nel rimedio corretto, in applicazione dei principi di conservazione degli atti e di favor impugnationis.
  • In materia di restituzione di beni sequestrati, il giudice dell'esecuzione deve assicurare che la questione sia esaminata nel contraddittorio delle parti davanti al giudice competente, anziché arrestare l'esame per un mero errore di qualificazione formale dell'atto.
  • La deduzione di un vizio di motivazione sul soggetto avente diritto alla restituzione non può essere scrutinata in cassazione quando l'atto impugnatorio appartiene sostanzialmente alla fase dell'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.; in tal caso è necessario il previo vaglio del giudice dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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