Sentenza n. 12617/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione, - della nota prot. n. 2415/2023 del 16.10.2023, adottata dall'Ambasciata d'Italia a Beirut avente ad oggetto la “comunicazione di preavviso di rigetto ex. art. 10 bis Legge 241/1990” - del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Beirut, in data 09.11.2023, avente prot. n. 2639/2023, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rilascio del visto per motivi di studio ai sensi del punto 15 dell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 80/2011 e delle norme in esso richiamate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: preavviso di rigetto e diniego del visto d'ingresso per motivi di studio relativo all'anno accademico 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e il successivo provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Beirut con cui è stata respinta la richiesta di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio. Il visto era finalizzato alla frequenza del corso di studi indicato per l'anno accademico 2023/2024. Le amministrazioni resistenti si sono costituite opponendosi al ricorso. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e, dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore originario, non ha sostituito il difensore né svolto ulteriori difese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nelle more del giudizio si è concluso l'anno accademico 2023/2024, cui il ricorrente aspirava a essere immatricolato, sicché l'eventuale annullamento del diniego non gli avrebbe più procurato un'utilità concreta e attuale. Il Collegio ha rilevato inoltre che non era stato manifestato alcun interesse risarcitorio tale da giustificare l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. L'interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione; il suo venir meno impone la definizione del giudizio in rito. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto impugnato era stato adottato ai sensi di questa disposizione; la sentenza non esamina nel merito la sua legittimità.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
Quando l'annullamento non è più utile, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto soltanto se permane un interesse del ricorrente a fini risarcitori; in assenza di tale interesse, il giudizio diviene improcedibile.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base normativa della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L'interesse ad agire nel processo amministrativo deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino al passaggio in decisione della causa; il suo venir meno determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando, per il sopravvenire di fatti nuovi, l'annullamento dell'atto impugnato non può più procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, salvo che il ricorrente manifesti un interesse risarcitorio all'accertamento dell'illegittimità dell'atto.
- La conclusione del periodo temporale o dell'attività cui era funzionalmente preordinato il provvedimento impugnato fa venir meno l'interesse all'annullamento, se non residua una diversa utilità concreta né un interesse ai fini risarcitori.
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