Cassazione Penale, Sentenza n. 21967/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà dell'11/10/2021 che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del G.I.P. dell'8/9/2021 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. Il difensore deduceva, con unico motivo, violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p.: contestava la mancanza dei presupposti per la configurazione dell'art. 74 DPR 309/90 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), sostenendo l'assenza di prove di cessione di stupefacente a carico dell'indagato, l'esclusione del ruolo di promotore/organizzatore, l'assenza di sequestri riconducibili al ricorrente e l'eventuale configurabilità al massimo del reato di cui all'art. 73 (concorso di persone) ma non del reato associativo; denunciava inoltre contraddittorietà e carenza della motivazione in relazione ai capi indicati nella rubrica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari, precisando che la verifica riguarda l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito circa la sussistenza dei gravi indizi. Ha ritenuto che il Tribunale della libertà avesse fornito motivazione congrua e logica: reiterazione delle condotte, stabilità della struttura del gruppo, netta suddivisione dei ruoli, più sequestri di sostanza indicati nell'ordinanza e la specifica indicazione del ricorrente come stabilmente dedito al narcotraffico da parte del collaboratore Corra Silvio. L'esclusione del ruolo di promotore non ha inficiato la valutazione della partecipazione associativa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende, con invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
DPR 309/1990
Norma relativa al traffico e detenzione illeciti di stupefacenti; citata come titolo di reato contestato (concorso nel reato di droga) e per distinguere la fattispecie semplice dalla fattispecie associativa.
DPR 309/1990
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i presupposti indiziari per l'applicazione dell'art. 74 fossero soddisfatti alla stregua di elementi quali reiterazione, struttura stabile, ripartizione dei ruoli, sequestri collegati al gruppo e dichiarazioni del collaboratore.
Codice di procedura penale
Criteri di impugnazione in Cassazione (violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione); il ricorso invocava tali profili, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del riesame adeguata e congrua.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01
Richiamata la regola di diritto secondo cui il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: si verifica se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario in termini logici e di diritto, con gli adattamenti derivanti dalla natura indiziaria delle misure cautelari.
Codice di procedura penale
Norma che regola le conseguenze per i ricorsi inammissibili, tra cui la condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato il disposto per la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari la Corte verifica principalmente l'adeguatezza e la congruenza della motivazione del giudice di merito circa la gravità degli indizi, non procedendo a un nuovo esame di merito delle prove.
- Per la configurazione dell'art. 74 DPR 309/90 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) elementi tipici valutati come indizianti sono: reiterazione delle condotte, stabilità e continuità dell'organizzazione, ripartizione di ruoli, sequestri riconducibili all'attività del gruppo e dichiarazioni di collaboratori/testimoni autorevoli.
- L'assenza di un ruolo di promotore/organizzatore non esclude automaticamente la partecipazione all'associazione: la semplice partecipazione può essere provata da altri elementi indiziari che dimostrino l'inserimento stabile nel gruppo.
- La mancanza di sequestri direttamente attribuibili al singolo indagato può essere compensata da altri indizi (ripetute condotte, dichiarazioni di collaboratori, elementi concreti sul funzionamento del gruppo) ai fini della valutazione della gravità indiziaria.
- Se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla cassa delle ammende) ai sensi delle norme processuali applicabili.
- Per una difesa efficace in casi simili è essenziale: contestare la qualità e l'attendibilità delle fonti (collaboratori, testi), dimostrare l'assenza di elemento di stabilità/organizzazione del gruppo, evidenziare mancanze specifiche nella connessione tra sequestri e indagato e richiedere motivazioni puntuali e documentate dal giudice del riesame.
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