Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26536/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato la loro istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Novara (5 giugno 2023) per reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Essi sostenevano di non aver avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo per cause a loro non imputabili e contestavano l'uso, da parte della Corte territoriale, della nomina di un difensore di fiducia nella fase delle indagini come indice di conoscenza, ritenendolo un eccessivo formalismo che imporrebbe loro un obbligo permanente di tenere contatti con il difensore nominato in fase istruttoria. Si duole inoltre la difesa di una presunta inversione dell'onere probatorio e richiama orientamenti giurisprudenziali e riforme legislative che privilegiano il criterio del ragionevole dubbio nella verifica della conoscenza effettiva del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Nel motivo di diritto la Corte ha richiamato la normativa di riferimento (art. 420-bis e art. 629-bis c.p.p.) e la giurisprudenza di legittimità, ivi comprese le Sezioni Unite (sentenze Innaro, Ismail, Lovric), ribadendo che l'istituto della rescissione tutela l'imputato che non ha partecipato al processo per ignoranza incolpevole della celebrazione. La Corte ha tuttavia confermato che la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso costui costituiscono un indice significativo di conoscenza effettiva del procedimento che legittima, salvo prova contraria, la celebrazione del giudizio in assenza. Nel caso concreto la Corte territoriale ha accertato elementi concreti che indicavano una volontaria sottrazione o, comunque, una colpevole negligenza dei ricorrenti: gli imputati si erano trasferiti in Albania durante le indagini, avevano interrotto i contatti con il difensore (che poi rinunciò), e avevano ripreso i contatti solo dopo aver appreso dell'avvio del processo contro un altro coimputato. Tali elementi, valutati correttamente dalla Corte d'appello, giustificano il rigetto della rescissione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Conseguentemente sono state confermate le statuizioni sulle spese e disposto il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in base alla quale gli imputati sono stati condannati; il giudicato riguarda reati in materia di stupefacenti

  • art. 420-bis c.p.p.

    Regola le ipotesi in cui è possibile procedere in assenza dell'imputato e individua indici che, pur non costituendo presunzioni automatiche, possono essere valutati dal giudice per accertare la conoscenza effettiva del processo

  • art. 629-bis c.p.p.

    Prevede la rescissione del giudicato per chi sia stato dichiarato assente senza i presupposti di legge, imponendo al condannato l'onere di provare la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, salvo che risulti la sua effettiva conoscenza

  • art. 420-ter e art. 420-quater c.p.p.

    Norme sul regime degli impedimenti e sulle cause di sospensione o rinvio che il giudice deve valutare prima di procedere in assenza

  • d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022

    Riforma citata nel testo come parte del quadro normativo recente che incide sulle garanzie di partecipazione e sulla valutazione della conoscenza effettiva

  • Sez. U., n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)

    Affermata la centralità della conoscenza effettiva della vocatio in ius per conformità all'art. 6 CEDU e richiamata la necessità di non basare l'accertamento su mere presunzioni formali

  • Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Ha escluso che le situazioni di cui all'art. 420-bis siano automatiche presunzioni di conoscenza, richiedendo una valutazione di effettività; tuttavia ha indicato gli 'indici di conoscenza' che il giudice deve valutare

  • Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)

    Ha precisato che, pur essendo gli indici rilevanti, il giudice deve comunque valutare la sintomaticità dei comportamenti dell'imputato e se la decisione di procedere in assenza sia avvenuta nel rispetto delle norme

  • Sez. 4, n. 13236 del 17/04/2022

    Decisione richiamata a sostegno del principio che la nomina di difensore di fiducia può costituire indice di effettiva conoscenza quando integrata da ulteriori elementi

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione del domicilio presso costui costituiscono un indice rilevante di conoscenza effettiva del procedimento, ma non una presunzione automatica; il giudice deve valutare la loro sintomaticità nel contesto concreto
  • Il ricorrente che invoca la rescissione del giudicato deve dimostrare la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; l'onere probatorio grava su chi chiede il rimedio straordinario
  • Comportamenti quali l'interruzione dei contatti col difensore, il trasferimento all'estero senza giustificazioni plausibili e la ripresa dei contatti solo dopo eventi processuali esterni sono idonei a far ritenere una volontaria sottrazione o colpevole negligenza
  • La giurisprudenza e la normativa privilegiano la conoscenza effettiva della vocatio in ius; non è sufficiente l'esistenza di indizi formali se non sostenuti da elementi che escludano la volontarietà dell'assenza
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare tempestivamente le ragioni dell'assenza e ogni ostacolo oggettivo alla ricezione delle notifiche o al contatto con il difensore, al fine di poter dimostrare l'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo
  • Il giudice d'appello e la Cassazione valutano la totalità delle circostanze; l'esistenza di un difensore di fiducia può legittimare la celebrazione in absentia se è dimostrabile che l'imputato non ha adempiuto all'onere di diligenza necessario a ricevere informazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.