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Sentenza

Sentenza n. 8289/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n.1104/2025, pubblicata in data 28/01/2025, emessa dal Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202513922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle il relativo beneficio economico, oltre agli accessori e alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione, il decorso del termine di 120 giorni e la competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In assenza di chiarimenti da parte del Ministero sull'adempimento, il Collegio ha ritenuto provato l'inadempimento alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, mediante attribuzione del beneficio riconosciuto dal giudice ordinario. Ha nominato fin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia e previa richiesta della ricorrente, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro oltre accessori per le spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero in ragione della reiterata inerzia amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Radica la competenza del TAR a conoscere dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione resistente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato o fornire specifici chiarimenti sull'adempimento; la costituzione meramente formale e l'assenza di indicazioni sull'esecuzione non contrastano efficacemente l'allegazione dell'inadempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi a dare attuazione al contenuto del giudicato e non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa definitivamente accertata dal giudice della cognizione.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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