Sentenza del 13/03/2017 n. 2087 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo - Prova della notificazione della cartella esattoriale - Deposito della mera riproduzione fotostatica senza attestazione di autenticità - Onere della prova - Assolvimento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mera produzione di copie fotostatiche non autenticate è stata ritenuta insufficiente ad assolvere l'onere della prova. Trattandosi di documenti di parte privi di attestazione di autenticità proveniente da un pubblico ufficiale, le copie non garantiscono la corrispondenza agli originali e non hanno, da sole, valore probatorio certo ai fini della dimostrazione della notificazione delle cartelle.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'idoneità probatoria della mera copia fotostatica delle cartelle esattoriali depositata in giudizio per dimostrare il contenuto e la regolare notificazione degli atti. È stato contestato che tali copie, in assenza di attestazione di conformità o autenticità rilasciata da un pubblico ufficiale, possano provare con certezza l'esistenza dell'originale, la sua corrispondenza alla copia e la regolarità della notificazione.
Massime di principio
- La parte che deve dimostrare l'esistenza, il contenuto o la notificazione di una cartella esattoriale deve produrre l'originale, una copia conforme oppure una copia la cui conformità sia validamente attestata da un pubblico ufficiale.
- La semplice fotocopia depositata dall'ente non è automaticamente prova sufficiente, perché è un documento di parte e non assicura la corrispondenza all'originale.
- In caso di contestazione specifica sull'autenticità o sulla conformità della copia, l'ente deve fornire elementi documentali idonei a superare la contestazione e ad assolvere l'onere della prova.
- La carenza della prova documentale della notificazione può impedire all'amministrazione di fondare validamente la pretesa sulla cartella, salvo che la notificazione o la conoscenza dell'atto siano dimostrate con altri mezzi processualmente ammissibili.
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