Cassazione Civile, Ordinanza n. 25024/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuto rimborso dell'imposta e della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva riconosciuto alla società contribuente il diritto al rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2004. Il ricorso era articolato in un solo motivo, ma nel testo dell'ordinanza non è riportato il contenuto specifico della censura. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno poi depositato istanza congiunta, dando atto che la Direzione regionale dell'Agenzia aveva disposto l'esecuzione del rimborso in favore della società e che l'Ufficio non aveva più interesse alla prosecuzione della lite, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, la pretesa controversa viene integralmente soddisfatta dall'amministrazione e viene meno l'interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del rimborso richiesto nel giudizio tributario determina il venir meno dell'oggetto della controversia, con conseguente arresto del processo e compensazione delle spese ove richiesta congiuntamente dalle parti.
Come è indicizzato
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