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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10095/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Due cittadini marocchini, insieme ai familiari, avevano chiesto al Tribunale di Lecce, con distinti ricorsi poi riuniti, l’accertamento di condotte discriminatorie e il risarcimento dei danni. Avevano riferito di essersi trasferiti nel Comune di Bosco Chiesanuova per ragioni economiche e di aver stipulato il 10 gennaio 2013 un contratto di locazione con alcuni locatori, dopo aver richiesto l’iscrizione anagrafica il 9 gennaio. Secondo la loro prospettazione, il locatore sarebbe stato contattato dal sindaco, che avrebbe giudicato inammissibile la presenza di una famiglia bisognosa di assistenza sociale, e avrebbe manifestato l’intenzione di recedere dal contratto per conformarsi alle indicazioni ricevute. Nel colloquio del 25 gennaio 2013, al quale avrebbe partecipato il vice-sindaco in sostituzione del sindaco, sarebbe stata espressa contrarietà alla presenza della famiglia per l’insufficienza delle risorse comunali; il Comune avrebbe prospettato un contributo per le spese di rientro, anticipato dal parroco nella somma di 1.600 euro, e il contratto sarebbe stato risolto il 25 gennaio 2013. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 3 febbraio 2015, aveva rigettato le domande, ritenendo non documentate richieste di assistenza o alloggio e non provati altri elementi rilevanti; la Corte d’appello di Lecce, con sentenza dell’8 novembre 2018, aveva respinto gli appelli, ritenendo che le registrazioni prodotte non dimostrassero una discriminazione fondata su razza o nazionalità e che i riferimenti del vice-sindaco riguardassero le difficoltà economiche del Comune. Aveva inoltre posto a carico degli appellanti le spese e il costo della consulenza tecnica e revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In cassazione, con cinque motivi, i ricorrenti hanno contestato: 1) la nozione di discriminazione, sostenendo che dovesse rilevare l’effetto lesivo oggettivo e la percezione della vittima; 2) l’applicazione dell’onere probatorio agevolato in materia antidiscriminatoria; 3) l’omesso esame della richiesta d’iscrizione anagrafica e delle prassi ostative; 4) la mancata considerazione di una discriminazione fondata su origine sociale e condizioni economiche; 5) la revoca del patrocinio statale. Il locatore è rimasto intimato e non si è costituito in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Sul primo motivo ha confermato che la discriminazione va accertata oggettivamente, in base agli effetti della condotta e alla sua connessione con i fattori protetti dalla legge, senza attribuire rilievo né all’intenzione dell’autore né alla percezione soggettiva della persona che si assume discriminata; ha però ritenuto che la sentenza d’appello non si discostasse da tale criterio e avesse escluso, sulla base delle risultanze valutate, una condotta oggettivamente discriminatoria per razza, origine o nazionalità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avevano indicato in modo specifico gli elementi di fatto e le relative fonti di prova che avrebbero potuto far presumere la discriminazione e spostare l’onere della prova sui convenuti. Il terzo motivo è stato respinto: la richiesta d’iscrizione anagrafica e le prassi ostative indicate non risultavano essere state dedotte nei giudizi di merito; i documenti richiamati non erano accompagnati dall’indicazione se e quando fossero stati prodotti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la discriminazione economica dedotta era questione nuova, non tempestivamente introdotta nel giudizio di merito; la Corte ha inoltre rilevato che i fattori economici invocati non rientravano tra quelli contemplati dalla disciplina antidiscriminatoria applicata. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la revoca del patrocinio a spese dello Stato, anche se pronunciata con la sentenza, è impugnabile con l’opposizione prevista dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non con ricorso per cassazione. Ciascun ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune 3.000 euro per compensi, 200 euro per esposti, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    La condotta deve quindi ritenersi discriminatoria se determina un trattamento meno favorevole, o anche solo una posizione di particolare svantaggio, dipendente dai fattori di distinzione ritenuti meritevoli di neutralizzazione: del tutto indipendentemente, quindi, dalla percezione soggettiva del discriminato, che non rileva, nè per rendere discriminatoria una condotta che non è tale, ancorchè tale venga percepita, nè, al contrario per rendere lecita una condotta oggettivamente discriminatoria ma non percepita come tale.

    La discriminazione si accerta in base al trattamento meno favorevole o alla posizione di svantaggio oggettivamente determinati da uno dei fattori protetti. Non rilevano né l’intenzione dell’autore né la percezione soggettiva del destinatario.

  • art. 44, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Ai fini della tutela di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 44, comma 1, deve dunque prescindersi dalla rilevanza degli stati soggettivi dell’autore della condotta, anche per consentire una efficace azione giudiziaria contro ogni discriminazione e rendere possibile al giudice l’accertamento del comportamento produttivo di un fatto discriminatorio indipendentemente dall’indagine sulla ricorrenza o meno dell’elemento soggettivo della condotta (Sez. lav., 23/05/2019, n. 14073).

    La tutela giudiziaria contro la discriminazione non richiede l’accertamento del dolo o della colpa dell’autore: è sufficiente verificare il comportamento e i suoi effetti discriminatori.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 215/2003

    Tale clausola contiene un chiaro riferimento anche alle “discriminazioni indirette” la cui definizione – recepita nel D.Lgs. n. 215 del 2003, art. 2, comma 1, lett. b), recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – include “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri” che possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

    La discriminazione indiretta può derivare anche da regole o condotte apparentemente neutrali che producano uno svantaggio particolare per persone individuate in base a razza o origine etnica.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150/2011

    In tal modo la legge, al fine di riequilibrare le posizioni delle parti assicurando una effettiva tutela a soggetti presumibilmente svantaggiati, introduce una deroga al normale regime dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., ribaltandone la spettanza, purchè l’asserito discriminato fornisca elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si possa presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori.

    La parte che denuncia la discriminazione deve fornire elementi di fatto idonei a farne presumere l’esistenza; solo allora grava sul convenuto la prova dell’insussistenza della discriminazione. La soglia iniziale è inferiore alla prova piena e può essere soddisfatta anche con elementi indiziari o statistici.

  • art. 2697 c.c.

    In tal modo la legge, al fine di riequilibrare le posizioni delle parti assicurando una effettiva tutela a soggetti presumibilmente svantaggiati, introduce una deroga al normale regime dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., ribaltandone la spettanza, purchè l’asserito discriminato fornisca elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si possa presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori.

    Nelle controversie antidiscriminatorie la regola ordinaria dell’onere della prova è attenuata dalla presunzione legale relativa prevista dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150/2011; la parte ricorrente deve comunque allegare e provare specifici elementi fattuali idonei a fondare la presunzione.

  • art. 2729 c.c.

    Sono quindi sufficienti elementi di carattere indiziario, pur se non gravi, non precisi e non convergenti, eventualmente ritratti da rilevazioni e comparazioni di tipo statistico.

    Per attivare il regime probatorio agevolato in materia discriminatoria non è necessario raggiungere lo standard ordinario degli indizi gravi, precisi e concordanti: sono sufficienti elementi indiziari anche meno qualificati, purché idonei a far presumere la discriminazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il motivo per omesso esame richiede l’indicazione specifica del fatto storico decisivo, della fonte da cui risulta, delle modalità e del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta lamentare l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il ricorrente per cassazione deve indicare puntualmente i dati processuali e documentali necessari a identificare il fatto storico asseritamente omesso e a dimostrarne la decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il requisito di specifica indicazione e produzione degli atti e documenti pertinenti deve essere rispettato anche nel ricorso per cassazione che deduce l’omesso esame di un fatto.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ancorchè adottata con la sentenza che definisce il giudizio, anzichè con il separato decreto previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, non comporta tuttavia mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R.; si deve infatti escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 dello stesso D.P.R. citato.

    La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si contesta con l’opposizione prevista dall’art. 170, anche se inserita nella sentenza che definisce il giudizio; la forma della decisione non rende esperibile il ricorso immediato per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della discriminazione diretta o indiretta, rileva l’esistenza di un trattamento meno favorevole o di uno svantaggio oggettivamente collegato a uno dei fattori protetti dalla legge; sono irrilevanti sia l’intenzione dell’autore sia la percezione soggettiva della persona che si assume discriminata.
  • La discriminazione indiretta può realizzarsi mediante una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che pongano persone individuate in base a un fattore protetto in una posizione di particolare svantaggio.
  • Il regime probatorio agevolato in materia antidiscriminatoria si attiva solo se il ricorrente allega e dimostra specifici elementi di fatto, anche indiziari o statistici, idonei a far presumere la discriminazione; a quel punto spetta al convenuto provare l’insussistenza della discriminazione o una giustificazione apprezzabile dell’effetto di diseguaglianza.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento e delle modalità della sua discussione processuale e della sua decisività; l’omessa menzione di singole prove non integra di per sé il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato.
  • La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quando pronunciata nella sentenza che definisce il giudizio, è impugnabile mediante l’opposizione prevista dall’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e non, per ciò solo, con ricorso per cassazione.
  • Una forma di discriminazione fondata su fattori non contemplati dalla disciplina antidiscriminatoria invocata e non dedotta nei gradi di merito non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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