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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5668/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava tre censure principali: (1) vizio relativo all'asserita attribuzione della responsabilità per il periodo d'imposta 2015, deducendo che l'imputato avrebbe assunto la carica di amministratore solo il 21/05/2016 e quindi non poteva essere tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per il 2015; (2) illegittima utilizzazione, in sede penale, delle presunzioni tipiche dell'accertamento induttivo per la determinazione dell'evasione riferita al 2017, lamentando la mancanza di ulteriori elementi probatori e l'incompatibilità con il principio di non colpevolezza; (3) mancata considerazione dell'assenza di dolo specifico in ragione della successiva condotta collaborativa dell'imputato (fornitura di documentazione alla Guardia di Finanza), che a dire della difesa sarebbe incompatibile con l'intenzione di evadere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa abbia mosso censure di carattere sostanziale senza indicare in modo preciso le violazioni di legge o puntuali lacune/contraddizioni della motivazione impugnata (art. 606 c.p.p.). In particolare: il primo motivo è manifestamente infondato perché, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, al momento del fatto (30/12/2016) l'imputato risultava già da tempo legale rappresentante e pertanto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni IVA; il secondo motivo non coglie che l'accertamento si è basato su documentazione concreta (fatture di vendita e acquisto e attività collaborativa che ha consentito la ricostruzione del volume d'affari) e non su mero richiamo a presunzioni; il terzo motivo è astratto e non considera che la successiva collaborazione non elimina il dolo già commesso in precedenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla sentenza Corte Cost. n.186/2000.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    delitto di omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA

    La norma definisce il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; la Corte ha ritenuto integrato il reato in relazione alle dichiarazioni IVA non presentate per gli anni contestati in capo al legale rappresentante della società

  • art. 606 cod. proc. pen.

    motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ha rimarcato che la cassazione esige che il ricorrente indichi in modo preciso lacune, contraddizioni o vizi della motivazione impugnata; l'assenza di tale specificazione rende il ricorso inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze dell'inammissibilità

    Applicata la norma che impone oneri a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    richiamata nel provvedimento

    Richiamo utilizzato per valutare la colpa nella proposizione del ricorso e per giustificare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione le critiche alla motivazione devono indicare con precisione le norme violate e i profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; assenze di questo tipo comportano inammissibilità.
  • Per i reati tributari la responsabilità del legale rappresentante si valuta rispetto alla sua qualifica e ai poteri effettivi al momento del fatto: va verificata la data di effettiva assunzione della carica e la titolarità degli obblighi fiscali nel periodo considerato.
  • Gli accertamenti induttivi o basati su presunzioni nell'ambito tributario possono essere utilizzati anche in sede penale se supportati da elementi concreti (documentazione, fatture, ricostruzione del volume d'affari); contestare il loro uso richiede di indicare specifici profili di inidoneità probatoria.
  • La successiva condotta collaborativa dell'imputato (fornitura di documentazione, chiarimenti) non esclude automaticamente l'esistenza del dolo al momento della commissione del reato, se il comportamento illecito si è già consumato precedentemente; può sì avere rilievo ai fini della valutazione della pena o di eventuali attenuanti.
  • Un ricorso che solleva questioni generiche o astratte, senza il confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e con gli atti processuali, è destinato ad essere dichiarato inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso alla Corte di Cassazione si possono applicare spese e sanzioni (anche il versamento alla Cassa delle ammende), pertanto è importante valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza formale del gravame prima della proposizione.

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