Sentenza n. 426/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza n. 3/2024 - RG n. 226/2023, pubblicata in data 24/05/2024, emessa dal Tribunale di Pordenone, in funzione del Giudice del lavoro, notificata in data 12.02.2025 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Pordenone il 03 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e disposto il rimborso delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Pordenone, passata in giudicato, con cui era stato dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, tramite la Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, oltre alla rifusione delle spese di lite. Ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto l’adozione delle misure esecutive, la condanna alle spese del giudizio e la previsione di una misura per ogni eventuale ulteriore giorno di inadempimento. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi, senza tuttavia adempiere al giudicato prima della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché la sentenza azionata era passata in giudicato ed era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza del Ministero alle statuizioni del giudicato e ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario sarà attivato su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà adempiere entro i successivi 60 giorni, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi delle strutture amministrative necessarie. Ha escluso il compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio di ottemperanza e al rimborso del contributo unificato, con distrazione delle somme in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario
Costituisce la base processuale per proporre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo al fine di ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per rendere effettiva l’esecuzione del giudicato, compreso l’ordine all’Amministrazione di adempiere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di inerzia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva o conforme all’originale.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Impone il rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa, nella misura versata, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processuale civile richiamata, inclusa la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento spontaneo della pubblica amministrazione.
- L’accertata inerzia dell’Amministrazione rispetto alle statuizioni puntuali contenute in un giudicato impone al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’integrale esecuzione entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’attivazione all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e all’istanza del creditore.
- Quando l’attività demandata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l’esecuzione del giudicato.
- L’inadempimento dell’Amministrazione già sussistente al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, anche quando l’attività processuale richiesta sia minima e standardizzata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 5042/2026 - Napoli, Sezione 8
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 14461/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 14474/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 14477/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 2406/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 2408/2026 - Catania, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →