Cassazione Penale, Ordinanza n. 16590/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per furto aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio: il ricorrente contestava la determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni connessi alle circostanze, e la fissazione della pena base. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura non fosse ammissibile in sede di legittimità, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto il giudice di appello aveva fornito un'adeguata motivazione richiamando gli elementi ritenuti decisivi e condividendo il calcolo della pena effettuato in primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna per il reato contestato è rimasta ferma. Il provvedimento valorizza l'adeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio resa dal giudice di merito e l'insindacabilità, in cassazione, della graduazione della pena se sorretta da congrua motivazione.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Richiamato come base della fattispecie di furto per cui è stata confermata la condanna.
art. 625 n. 4 c.p.
Richiamato quale circostanza aggravante del furto oggetto di contestazione e conferma della condanna.
art. 132 c.p.
Indicato come criterio di riferimento per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.
art. 133 c.p.
Indicato come criterio di riferimento per la valutazione dei parametri di commisurazione della pena da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e la quantificazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sindacare la mera quantificazione della pena se la motivazione del giudice di merito dà conto in modo congruo degli elementi considerati rilevanti.
- Il giudice di appello può limitarsi a richiamare e condividere il calcolo di pena effettuato in primo grado, purché tale adesione sia sorretta da motivazione adeguata e comprensibile.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito senza denunciare reali vizi di legge o motivazione apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16543/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16544/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16547/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16550/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16551/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16552/2025 del 05/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →