Sentenza del 19/02/2019 n. 817 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Accertamento fondato su indagini bancarie. Prova contraria e giustificazioni. Prova dell'autorizzazione sulle movimentazioni finanziarie e diritto di difesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato un accertamento fondato sulle risultanze delle indagini bancarie, sostenendo l'assenza o l'irregolarità dell'autorizzazione alle movimentazioni finanziarie e la conseguente lesione del diritto di difesa. Ha inoltre contestato la presunzione derivante dai versamenti e dai prelevamenti bancari, ritenendo non adeguatamente giustificate le riprese fiscali.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. Per superare la presunzione prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve fornire una prova analitica, riferita alle singole movimentazioni, indicando la natura, la provenienza o la destinazione delle somme e la loro estraneità ai redditi imponibili. La mera contestazione generica non è sufficiente. Inoltre, l'eventuale mancanza dell'autorizzazione alle indagini bancarie non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento: tale vizio rileva solo se ha concretamente compromesso il diritto di difesa. Non vi è lesione quando il contribuente ha comunque potuto conoscere gli elementi contestati e formulare idonee argomentazioni difensive, come affermato da Cass. n. 16874/2009, Cass. n. 25771/2014 e Cass. n. 25770/2014.
Norme richiamate
Art. 32 d.P.R. n. 600/1973
In tema di contestazione della presunzione derivante da operazioni di versamento/prelevamento, il contribuente deve dimostrare, in maniera analitica, la natura e l'inerenza delle singole transazioni.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare le movimentazioni bancarie come base presuntiva dell'accertamento. Il contribuente può superare la presunzione soltanto fornendo giustificazioni specifiche e documentate per ciascuna operazione, dimostrandone la natura non reddituale o comunque l'estraneità all'attività imponibile.
Cass. n. 16874/2009
La mancanza di autorizzazione inficia la legittimità del controllo solo in presenza di una compromissione del diritto di difesa.
L'assenza dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei dati o l'annullamento dell'accertamento. Occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Cass. n. 25771/2014 e Cass. n. 25770/2014
La mancanza di autorizzazione non determina illegittimità quando il contribuente abbia potuto fornire idonee argomentazioni.
Il vizio relativo all'autorizzazione assume rilievo solo se ha impedito una difesa effettiva. Se il contribuente ha avuto accesso agli elementi dell'accertamento e ha potuto contestarli, il controllo può restare valido.
Massime di principio
- Nelle verifiche fiscali basate su dati bancari, non è sufficiente affermare genericamente che le somme non costituiscono reddito: occorre giustificare analiticamente ogni singolo versamento e prelevamento.
- La prova contraria deve essere concreta, coerente e preferibilmente documentata, indicando per ciascuna movimentazione l'origine, la destinazione, il beneficiario e la ragione economica.
- L'assenza di un'autorizzazione amministrativa non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento; è necessario dimostrare che tale irregolarità abbia concretamente limitato la possibilità di difendersi.
- Quando il contribuente ha conosciuto i dati bancari utilizzati dall'Amministrazione e ha potuto replicare in modo effettivo, è generalmente difficile ottenere l'annullamento dell'accertamento soltanto per un vizio formale dell'autorizzazione.
- La valutazione deve distinguere tra vizi formali privi di conseguenze sulla difesa e irregolarità sostanziali che abbiano impedito al contribuente di contestare adeguatamente le riprese fiscali.
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