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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20020/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della convalida di un provvedimento di divieto di accesso a impianti sportivi ("daspo") del 22 luglio 2023 e delle prescrizioni di presentazione imposte. Il ricorrente ha dedotto: 1) intempestività della convalida (violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore per presentare le difese); 2) eccesso di potere e irragionevolezza nella durata delle misure; 3) difetto di motivazione circa la prescrizione di presentarsi in occasione di specifiche gare; 4) illegittima estensione delle prescrizioni alle partite "amichevoli".

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la convalida del "daspo" fosse nulla per incertezza sull'osservanza del termine dilatorio di 48 ore concesso al destinatario per esporre le proprie ragioni; l'atto di convalida, pur depositato il 26 luglio 2023, non indicava l'orario di deposito e quindi non si poteva escludere che fosse stato adottato prima della scadenza delle 48 ore. Perciò la convalida è stata annullata senza rinvio limitatamente alle prescrizioni di presentazione e dichiarata l'inefficacia delle relative prescrizioni imposte dal Questore; i restanti motivi sono risultati assorbiti.

Norme richiamate

  • legge n. 401 del 1989

    L'art. 6 consente al destinatario del provvedimento questorile di rappresentare le proprie ragioni entro 48 ore dalla notificazione; la convalida giudiziaria deve intervenire entro 96 ore dalla notificazione. Il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore (o l'incertezza sulla sua osservanza) determina la nullità/radicalità della convalida e l'inefficacia delle prescrizioni accessorie.

Massime di principio

  • Il destinatario di un "daspo" ha diritto di presentare memorie difensive entro 48 ore dalla notificazione; l'organo convalidante non può convalidare prima di tale termine senza violare il diritto di difesa.
  • La convalida giudiziaria del provvedimento questorile deve avvenire entro 96 ore dalla notificazione; il rispetto di questo termine è requisito di efficacia della misura.
  • L'omessa indicazione dell'orario di deposito della convalida può determinare l'annullamento del provvedimento se dagli atti non emergono elementi incontrovertibili che attestino il rispetto del termine dilatorio: l'incertezza si risolve a favore del ricorrente (principio del favor rei).
  • La nullità della convalida produce inefficacia delle prescrizioni accessorie (es. obbligo di presentazione); i profili sostanziali della misura possono rimanere assorbiti se la questione è decisa sul piano procedurale.
  • Per il giudice convalidante è essenziale documentare con precisione tempi e modalità di notificazione e di deposito della convalida per evitare censure per violazione del diritto di difesa.

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