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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08862/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso dall'amministrazione doganale per l'accisa dovuta in relazione al preteso dirottamento di GPL da uso domestico a uso autotrazione. La società aveva inizialmente ottenuto esito favorevole in primo grado, ma dopo un primo passaggio in Cassazione con rinvio, la CTR ha accolto l'appello dell'ufficio. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, che investono: l'asserita inammissibilità dell'appello erariale; la mancata rilevazione di violazioni del diritto UE e del contraddittorio endoprocedimentale; la dedotta violazione delle regole sul rinvio e sul giusto processo; il vizio di ultrapetizione; la censura alla valorizzazione probatoria del patteggiamento; la contestazione dell'attribuzione alla società della responsabilità per il fatto del legale rappresentante; l'assenza di prova della compartecipazione alla frode e dell'onere probatorio in capo all'ufficio; l'illegittimità della mancata allegazione della sentenza di patteggiamento all'avviso. Prima della decisione sul merito del ricorso è però intervenuta istanza di rinuncia, depositata da soggetti qualificatisi come ex rappresentante ed ex liquidatore, con allegata cancellazione della società dal registro imprese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola ritualmente perfezionata ai sensi dell'art. 390 c.p.c., come modificato dalla riforma processuale applicabile anche ai giudizi pendenti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha compensato le spese in considerazione della natura della lite e dell'andamento del processo. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, osservando che tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza degli otto motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinunzia si perfeziona con il deposito in cancelleria di cui è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria

    Dopo la riforma, la rinuncia al ricorso per cassazione si perfeziona con il deposito in cancelleria e la comunicazione alle parti costituite, con applicazione anche ai giudizi pendenti.

  • art. 391 c.p.c.

    Deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione

    In materia tributaria, dopo la cancellazione della società dal registro imprese, l'estinzione è differita per cinque anni nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori indicati dalla norma, conservando l'ex liquidatore i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022

    applicabile anche ai giudizi in corso

    La nuova disciplina della rinuncia al ricorso si applica anche ai processi pendenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione

    L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    nel testo introdotto dall’art.1 comma 17 della l. n. 228/2012

    È la fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato, interpretata in senso tassativo e non estensibile.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente depositata e comunicata, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di una decisione sul merito.
  • La disciplina processuale della rinuncia al ricorso introdotta dalla riforma si applica anche ai giudizi pendenti.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la relativa previsione ha natura eccezionale e si applica solo ai casi espressamente indicati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • In materia tributaria, la cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina immediatamente i poteri rappresentativi dell'ex liquidatore nei confronti dell'amministrazione finanziaria, per il periodo differito previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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