Sentenza n. 152/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro n. 315/2025 pubblicata il 16 giugno 2025, ritualmente notificata in forma esecutiva, con cui è stato riconosciuto, in favore dell’istante, il diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" e alla conseguente liquidazione dello stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pesaro - Sezione Lavoro n. 315/2025, recante il riconoscimento del diritto al bonus carta docente e la condanna al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della sentenza del Tribunale di Pesaro - Sezione Lavoro, regolarmente notificata in forma esecutiva e divenuta irrevocabile. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, e lo ha accolto nel merito perché il titolo giudiziale, ormai coperto da giudicato, non era stato eseguito. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, se occorrente, delle strutture territoriali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione è procedibile, nel caso concreto, dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio economico della carta docente riconosciuto dal giudice del lavoro.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo, per quanto non disciplinato dal codice, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza divenuta definitiva e regolarmente notificata costituisce titolo esecutivo vincolante per l'Amministrazione; in mancanza di integrale esecuzione, il giudice dichiara l'inottemperanza e ordina l'adempimento secondo il contenuto conformativo e satisfattivo del giudicato.
- Nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il ricorso per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento è procedibile, nel caso considerato, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento del ricorso di ottemperanza quando l'inadempimento del giudicato risulti accertato.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine, attribuendogli i poteri necessari per l'integrale esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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