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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09990/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditore)

La controversia

La lite nasce da un incendio sviluppatosi di notte, nel cantiere aperto per lavori fognari affidati a un'impresa, che si propagò alle abitazioni vicine causando danni patrimoniali. I proprietari danneggiati agirono contro l'impresa esecutrice e contro altri soggetti coinvolti nella gestione del cantiere; l'impresa chiamò in garanzia il Comune appaltante e la propria assicurazione. Il Tribunale rigettò le domande ritenendo l'incendio ascrivibile a caso fortuito. La Corte d'appello, invece, in sede di sentenza non definitiva, ritenne responsabile il titolare dell'impresa ex art. 2051 c.c. e escluse la responsabilità degli altri convenuti; poi, con sentenza definitiva, quantificò i danni e condannò l'impresa al risarcimento. In Cassazione il titolare dell'impresa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che l'incendio fosse stato determinato in via esclusiva da un terzo piromane, fatto imprevedibile e inevitabile, e che il giudice di merito avesse male valutato la portata del caso fortuito; 2) violazione dell'art. 2055 c.c., lamentando il mancato riconoscimento della responsabilità solidale dei direttori dei lavori; 3) violazione dell'art. 1917 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la copertura assicurativa facendo riferimento al fatto doloso del terzo. I danneggiati, con ricorso incidentale sulla sentenza non definitiva, hanno censurato la regolazione delle spese nei rapporti con il Comune chiamato in causa dall'impresa. Nell'altro ricorso, l'impresa ha contestato la liquidazione delle spese tra essa e i danneggiati, chiedendo la compensazione per soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva perché inerenti a un unico giudizio. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale contro la sentenza non definitiva, cassando sul punto la decisione della Corte d'appello di Catania. Ha ritenuto che, in tema di responsabilità da cosa in custodia, il fatto del terzo può escludere la responsabilità del custode solo se sia oggettivamente imprevedibile e inevitabile; la Corte territoriale, invece, si era limitata a valorizzare che il materiale di cantiere lasciato all'esterno dell'area recintata avesse agevolato l'azione del piromane, senza compiere la necessaria verifica sulla concreta imprevedibilità e inevitabilità dell'evento e sulla sua effettiva idoneità a interrompere il nesso causale. Sono stati dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso principale: il primo perché la questione della solidarietà ex art. 2055 c.c. non risultava specificamente devoluta e quindi era irrilevante; il terzo perché, pur essendo erroneo il richiamo all'art. 1917 c.c. per il fatto doloso del terzo, la domanda di manleva verso l'assicuratrice non era stata riproposta in appello e la relativa statuizione era coperta da giudicato interno. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale dei danneggiati sulle spese, per difetto di specificità e perché, se mirava a contestare l'interpretazione degli atti circa l'estensione della domanda al Comune, avrebbe richiesto un rimedio revocatorio e non il ricorso per cassazione. Il ricorso avverso la sentenza definitiva è stato dichiarato assorbito, perché la cassazione della sentenza non definitiva ha travolto anche la decisione successiva per effetto espansivo esterno. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode è oggettiva: l'attore deve provare il nesso tra cosa e danno, mentre il custode si libera solo provando il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo purché imprevedibile e inevitabile in senso oggettivo. La mera agevolazione dell'evento da parte della cosa non basta a escludere il nesso causale.

  • art. 2055 c.c.

    La censura sulla responsabilità solidale è inammissibile se la questione non risulta specificamente devoluta al giudice di merito e non incide sulla decisione impugnata.

  • art. 1917 c.c.

    La norma non esclude la copertura assicurativa per il fatto doloso del terzo; il riferimento corretto è al fatto doloso dell'assicurato o del contraente, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per giudicato interno sulla mancata riproposizione della manleva.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; la censura è inammissibile se non attacca specificamente il presupposto logico-giuridico della regolazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La richiesta di compensazione delle spese è stata rigettata in via di inammissibilità/assorbimento nel contesto della cassazione della precedente decisione.

  • art. 346 c.p.c.

    La mancata riproposizione della domanda di manleva determina giudicato interno sulla relativa statuizione.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    La cassazione della sentenza non definitiva travolge per effetto espansivo esterno la successiva sentenza definitiva che si fonda su di essa.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale e il rispetto del termine dilatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in relazione al ricorso incidentale proposto dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cosa in custodia, il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale deve essere valutato in termini oggettivi di imprevedibilità e inevitabilità; non è sufficiente che il fatto del terzo abbia semplicemente agevolato il danno.
  • La verifica del fortuito non può arrestarsi alla constatazione che il custode abbia lasciato la cosa in una posizione che favorisca l'azione del terzo: occorre accertare se, nel concreto contesto spazio-temporale, l'evento lesivo fosse normalmente prevedibile ed evitabile con ragionevole certezza.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: per l'attore basta provare il rapporto causale tra cosa e danno; spetta al custode l'onere della prova liberatoria del fortuito.
  • Le censure su responsabilità solidale o su rapporti interni tra coobbligati sono inammissibili se la questione non risulta ritualmente e specificamente devoluta nel giudizio di merito o se è irrilevante rispetto alla ratio decidendi.
  • Una doglianza in cassazione è inammissibile quando si scontra con un giudicato interno formatosi su una statuizione non impugnata, come la mancata riproposizione di una domanda di manleva.
  • La cassazione della sentenza non definitiva può travolgere quella definitiva successiva quando le decisioni sono tra loro integrate da un unico rapporto processuale e la seconda dipende dalla prima.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggioreGiudicato

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