Cassazione Penale, Sentenza n. 3645/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della loro responsabilità penale per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (art. 707 c.p.), deducendo vizi di motivazione: sostengono che non potevano conoscere le pregresse condanne per reati contro il patrimonio delle altre persone presenti sull'automobile e non potevano sapere della presenza degli arnesi nel vano portabagagli, quindi mancherebbe la consapevolezza richiesta per l'affermazione della responsabilità penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e logicamente coerente la motivazione del giudice di merito che, valutando il contesto e gli elementi probatori, ha legittimamente ricostruito la finalità della condotta degli imputati e la loro consapevolezza circa la qualità delle persone con cui si trovavano. La Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità, rifiutando una rilettura dei fatti e confermando che non sussistono vizi logico-giuridici nella motivazione. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Data decisione: 22 dicembre 2021.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
Norma che sanziona il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso; la Corte di merito ha ritenuto provata la finalità del possesso e la consapevolezza degli imputati, giustificando l'applicazione della norma.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. L. 18/12/2020, n. 176
Richiamata esclusivamente come disposizione procedurale relativa alla modalità di trattazione del ricorso (modalità previste durante il periodo emergenziale).
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti di ammissibilità e articolazione dei motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti hanno depositato i motivi entro i limiti strettamente necessari.
art. 616 c.p.p.
Articolo che disciplina la condanna alle spese processuali e l'eventuale pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla prova e sui fatti è limitato: il giudice di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione, non può rivedere i fatti e sostituirsi al merito.
- Per reati come il possesso di arnesi atti allo scasso (art. 707 c.p.) la valutazione della consapevolezza e della finalità del possesso si fonda sul contesto e sulla coordinazione degli elementi probatori; circostanze fattuali compatte e motivate possono legittimare la condanna anche in assenza di una dichiarazione esplicita di possesso da parte dell'imputato.
- La mera presenza su un veicolo non esclude la responsabilità se dal complesso probatorio emerge la consapevolezza della qualità delle persone con cui si viaggiava e l'esistenza di un collegamento causale tra gli arnesi e la condotta degli imputati.
- Le doglianze che consistono in una diversa interpretazione possibile dei fatti sono generalmente inammissibili in cassazione se non sono dirette a dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare al pagamento delle spese e imporre somme alla Cassa delle Ammende; inoltre l'inammissibilità esclude il riesame di questioni successive come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
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