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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27100/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la responsabilità per i delitti di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 474 c.p., sostenendo in sostanza la non punibilità per la pretesa grossolanità della contraffazione. Con il secondo motivo ha lamentato il difetto di motivazione sul giudizio di responsabilità per la ricettazione ex art. 648 c.p. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve. Con il quarto motivo ha contestato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica e configura un reato di pericolo, sicché la grossolanità della contraffazione non esclude di per sé la punibilità quando la motivazione di merito dia conto della non grossolanità del falso. Ha dichiarato generico il secondo motivo perché non specificava gli elementi di critica rispetto a una motivazione logica della sentenza impugnata. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, perché la scelta sulla sostituibilità della pena detentiva breve costituisce accertamento di fatto del giudice di merito, sindacabile solo se illogico, e nella specie era adeguatamente motivata con riferimento agli elementi negativi dell'art. 133 c.p. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, poiché il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità era sorretto da motivazione congrua, fondata sul valore dei beni e sulla non occasionalità della condotta. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La norma tutela in via principale la fede pubblica e integra un reato di pericolo; la grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente la configurabilità del reato se la motivazione di merito esclude la grossolanità del falso.

  • art. 648 c.p.

    La censura sulla responsabilità per ricettazione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente i punti oggetto di critica.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della censura; in mancanza il motivo è generico e inammissibile.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive non mutano il principio per cui la verifica dei presupposti applicativi resta un accertamento di fatto demandato al giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi negativi di commisurazione della pena possono sorreggere la motivazione sul diniego della sostituzione della pena detentiva breve.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione di merito sulla concreta entità del pregiudizio e sulla complessiva offensività del fatto.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve essere specifico e non meramente riproduttivo di doglianze già dedotte in appello.

Massime di principio

  • In tema di art. 474 c.p., la configurabilità del reato non è esclusa dalla mera allegazione della grossolanità della contraffazione, poiché la fattispecie tutela la fede pubblica come affidamento dei consociati nei segni distintivi e ha natura di reato di pericolo.
  • La deduzione di vizio motivazionale in cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata; in difetto di specificità, il motivo è generico e quindi inammissibile.
  • La valutazione sulla concedibilità delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
  • Il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è legittimo quando il giudice di merito valorizza elementi quali il valore dei beni e la non occasionalità della condotta, escludendo una lesione economica minima.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre questioni già prospettate in appello, ma deve indicare specificamente gli errori denunciati e i relativi punti della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoRicettazioneImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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