Sentenza n. 12440/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l''accertamento, del diritto del minore disabile -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo E.S.D.M. nella misura di 40 ore settimanali, ovvero, in subordine di almeno 20 ore settimanali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre all''intervento di logopedia e di psicomotricità in misura pari a 3 ore ciascuna settimanali dell''illegittimità della condotta omissiva tenuta dall''amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell''obbligo da parte della stessa di provvedere all''erogazione della terapia E.S.D.M. in forma intensiva, a seguito dell''istanza inviata dai ricorrenti in data 19.07.2023 oltre all''intervento di logopedia e di psicomotricità in misura pari a 3 ore ciascuna settimanali; e per la condanna della A.S.L. Roma 1 ad erogare l''intervento comportamentale con metodo A.B.A. al minore disabile -OMISSIS- come indicato dalle Linee Guida dell''I.S.S. in misura pari a 40 ore settimanali, ovvero, in subordine ad almeno 20 ore settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo E.S.D.M. ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia oltre all''intervento di logopedia e di psicomotricità in misura pari a 3 ore ciascuna settimanali; nonché in ogni caso per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell''inerzia serbata nell''erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 16.225,80 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all''instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva dell’amministrazione sanitaria e mancata o insufficiente erogazione di trattamenti riabilitativi comportamentali, logopedici e psicomotori
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere dall’ASL, direttamente o mediante rimborso delle spese sostenute presso terzi, un trattamento comportamentale intensivo con metodo E.S.D.M./A.B.A., inizialmente nella misura di 40 ore settimanali o, in subordine, di almeno 20 ore, oltre a logopedia e psicomotricità per 3 ore settimanali ciascuna. Hanno dedotto l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione successiva all’istanza del luglio 2023 e chiesto la condanna all’erogazione delle prestazioni e al risarcimento di euro 16.225,80, oltre alle ulteriori spese, per terapie private sostenute nel periodo marzo 2022-aprile 2023. Nel corso del giudizio l’ASL ha adottato diversi piani riabilitativi individuali, progressivamente modificati, accettati e sottoscritti dai genitori. I ricorrenti hanno tuttavia contestato la concreta esecuzione dei piani, lamentando un numero di ore di terapia inferiore a quello previsto e periodi di interruzione dell’intervento. Hanno inoltre chiesto il ristoro delle spese sostenute privatamente per il trattamento ABA intensivo, sostenendo che l’amministrazione non lo avrebbe tempestivamente garantito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di redazione o aggiornamento dei piani riabilitativi, poiché i genitori avevano accettato e sottoscritto i piani succedutisi nel tempo. Ha dichiarato inammissibili le domande introdotte o rimodulate nelle memorie non notificate, relative alla concreta esecuzione del piano del 30 ottobre 2025 e al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione dei piani successivi accettati dalla famiglia: tali richieste costituivano domande nuove e, comunque, la pretesa all’erogazione delle prestazioni previste da piani accettati rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha respinto, in quanto infondata, la domanda di risarcimento delle spese sostenute privatamente per il trattamento ABA intensivo nel periodo marzo 2022-aprile 2023. L’ASL aveva preso in carico il minore dal 2021 e, con il piano del 13 luglio 2023, aveva riconosciuto per la prima volta un trattamento cognitivo-comportamentale ESDM o analogo. I ricorrenti non avevano impugnato i precedenti piani, né avevano formalmente diffidato l’ASL prima del luglio 2023; inoltre, la scelta di rivolgersi privatamente a un centro di fiducia non consentiva di sostituire la valutazione del servizio sanitario nazionale con quella privata. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e, per la parte residua, respinto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 32 Cost.
Il diritto alla salute non consente al privato di sovrapporre automaticamente la propria valutazione terapeutica, o quella del centro clinico prescelto, alle valutazioni del Servizio sanitario nazionale e ai limiti organizzativi e finanziari dell’assistenza sanitaria.
d.P.C.M. 12 gennaio 2017
I livelli essenziali di assistenza costituiscono il quadro di riferimento dell’erogazione delle prestazioni sanitarie e riabilitative da parte del Servizio sanitario nazionale.
art. 25 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
gli Stati devono fornire alle persone con disabilità "i servizi sanitari di cui hanno bisogno in ragione della loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani"
La disposizione riconosce il diritto ai servizi sanitari necessari in ragione della disabilità, ma non attribuisce al privato il potere di imporre al Servizio sanitario nazionale il trattamento o il numero di ore scelti autonomamente, in deroga alle valutazioni pubbliche.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella pubblicazione della sentenza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento e alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di piani riabilitativi individuali, accettati e sottoscritti dagli interessati, fa venire meno l’interesse alla decisione sulla domanda diretta a ottenere la redazione o l’aggiornamento del piano nei termini originariamente richiesti.
- La domanda relativa all’erogazione concreta delle prestazioni previste da un piano riabilitativo accettato, se introdotta per la prima volta con una memoria non notificata alle altre parti, è inammissibile per novità processuale.
- La pretesa all’esecuzione concreta di prestazioni sanitarie previste da piani riabilitativi individuali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando riguarda un rapporto assistenziale ormai definito e non l’esercizio autoritativo del potere amministrativo.
- Il diritto alle prestazioni sanitarie per una persona con disabilità non consente di imporre al Servizio sanitario nazionale il trattamento o l’intensità terapeutica individuati autonomamente dal privato o da un centro clinico di fiducia, in sostituzione della valutazione dell’amministrazione sanitaria competente.
- Il rimborso delle spese sostenute privatamente per terapie sanitarie non è dovuto, in assenza di tempestiva contestazione dei precedenti piani riabilitativi e di una previa formale richiesta all’amministrazione, quando l’ASL abbia successivamente riconosciuto una prestazione terapeutica analoga nel piano adottato prima della proposizione della domanda giudiziale.
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