Cassazione Penale, Sentenza n. 17087/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a censurare (1) la valutazione del concorso di persone e l'idoneità degli atti: si contestava che le immagini mostravano la ricorrente di spalle mentre l'altra coimputata avrebbe rimosso la placca antitaccheggio e che la ricorrente, dopo aver appoggiato la merce su un tavolo, si era allontanata, mancando quindi i requisiti di cui all'art. 56 c.p. (concorso) e l'idoneità degli atti; (2) la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.: si deduceva che la sorveglianza era continua/efficace (sistema di riprese e intervento della commessa), che non era stata esercitata violenza sulle cose (assenza di strumenti e di nesso causale con i danni) e che l'azione era stata osservata in diretta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità. Sulla prima censura, la Corte ha ritenuto provato un contributo apprezzabile della ricorrente alla commissione del reato: entrambe le donne, alla richiesta della commessa, risposero con atteggiamento di sfida e si allontanarono, configurando un'azione congiunta e obiettivamente idonea ad agevolare il furto. Sulla seconda censura, la Corte ha confermato la valutazione delle aggravanti: l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è esclusa dal mero sistema di videosorveglianza o dalla percezione occasionale della commessa, salvo che la sorveglianza fosse tale da rendere inevitabile la immediata percezione dell'azione; la violenza sulle cose è valutabile oggettivamente anche se la rimozione fu materialmente compiuta dall'altra coimputata, essendo la condotta congiunta e imputabile se conosciuta o ignorata per colpa. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; a norma dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. (La sentenza d'appello del 11/09/2020, che aveva confermato la condanna di primo grado: 2 mesi di reclusione e 40 euro di multa, è rimasta efficace.)
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiede che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo a fornire un contributo apprezzabile alla commissione del reato; la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito dalla condotta congiunta e dall'atteggiamento che ha agevolato l'allontanamento.
art. 110 cod. pen.
Richiamato nella rubrica delle imputazioni multiple; la decisione valorizza il concorso di persone come base dell'imputazione.
art. 624 cod. pen.
Norma base sul furto; la Corte ha confermato la configurabilità del furto in concorso sulla base degli elementi fattuali e delle immagini.
art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen.
Aggravante per violenza sulle cose: ha natura oggettiva e può essere valutata a carico dell'agente anche se la forza materiale è stata esercitata da altro concorrente, quando la condotta congiunta renda imputabile la circostanza (conoscenza o colpa).
art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.
Aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede: non è esclusa dalla mera esistenza di sistemi di videosorveglianza o di sorveglianza saltuaria; per escluderla è richiesta una sorveglianza tale da rendere pressoché inevitabile la immediata percezione dell'azione, valutata ex ante rispetto alla situazione prevedibile dall'agente.
art. 62 cod. pen.
Richiamata per la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti nella determinazione della pena di merito (come risulta nella sentenza di merito).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era circoscritto nei limiti richiesti dalla norma.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.
Massime di principio
- Il concorso di persone richiede un contributo esteriore apprezzabile: anche comportamenti 'di supporto' o atteggiamenti congiunti che facilitino l'allontanamento possono integrare il requisito.
- L'idoneità degli atti va valutata ex post sulla base della situazione prevedibile all'agente nel momento dell'azione; non conta esclusivamente l'effetto finale reale.
- L'aggravante per esposizione alla pubblica fede non viene automaticamente esclusa dalla presenza di una videosorveglianza o di una sorveglianza occasionale; è necessaria una sorveglianza tale da rendere praticamente inevitabile la percezione immediata dell'azione per escludere l'aggravante.
- La circostanza aggravante della violenza sulle cose ha natura oggettiva ed è imputabile anche quando la forza materiale sia stata esercitata da un altro concorrente, se la condotta comune rende l'aggravante conoscibile o imputabile per colpa.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e non generici; la mancanza di specificità o la manifesta infondatezza determina l'inammissibilità e l'imputato può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
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