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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17087/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a censurare (1) la valutazione del concorso di persone e l'idoneità degli atti: si contestava che le immagini mostravano la ricorrente di spalle mentre l'altra coimputata avrebbe rimosso la placca antitaccheggio e che la ricorrente, dopo aver appoggiato la merce su un tavolo, si era allontanata, mancando quindi i requisiti di cui all'art. 56 c.p. (concorso) e l'idoneità degli atti; (2) la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.: si deduceva che la sorveglianza era continua/efficace (sistema di riprese e intervento della commessa), che non era stata esercitata violenza sulle cose (assenza di strumenti e di nesso causale con i danni) e che l'azione era stata osservata in diretta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità. Sulla prima censura, la Corte ha ritenuto provato un contributo apprezzabile della ricorrente alla commissione del reato: entrambe le donne, alla richiesta della commessa, risposero con atteggiamento di sfida e si allontanarono, configurando un'azione congiunta e obiettivamente idonea ad agevolare il furto. Sulla seconda censura, la Corte ha confermato la valutazione delle aggravanti: l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è esclusa dal mero sistema di videosorveglianza o dalla percezione occasionale della commessa, salvo che la sorveglianza fosse tale da rendere inevitabile la immediata percezione dell'azione; la violenza sulle cose è valutabile oggettivamente anche se la rimozione fu materialmente compiuta dall'altra coimputata, essendo la condotta congiunta e imputabile se conosciuta o ignorata per colpa. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; a norma dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. (La sentenza d'appello del 11/09/2020, che aveva confermato la condanna di primo grado: 2 mesi di reclusione e 40 euro di multa, è rimasta efficace.)

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiede che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo a fornire un contributo apprezzabile alla commissione del reato; la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito dalla condotta congiunta e dall'atteggiamento che ha agevolato l'allontanamento.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella rubrica delle imputazioni multiple; la decisione valorizza il concorso di persone come base dell'imputazione.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul furto; la Corte ha confermato la configurabilità del furto in concorso sulla base degli elementi fattuali e delle immagini.

  • art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen.

    Aggravante per violenza sulle cose: ha natura oggettiva e può essere valutata a carico dell'agente anche se la forza materiale è stata esercitata da altro concorrente, quando la condotta congiunta renda imputabile la circostanza (conoscenza o colpa).

  • art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.

    Aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede: non è esclusa dalla mera esistenza di sistemi di videosorveglianza o di sorveglianza saltuaria; per escluderla è richiesta una sorveglianza tale da rendere pressoché inevitabile la immediata percezione dell'azione, valutata ex ante rispetto alla situazione prevedibile dall'agente.

  • art. 62 cod. pen.

    Richiamata per la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti nella determinazione della pena di merito (come risulta nella sentenza di merito).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era circoscritto nei limiti richiesti dalla norma.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il concorso di persone richiede un contributo esteriore apprezzabile: anche comportamenti 'di supporto' o atteggiamenti congiunti che facilitino l'allontanamento possono integrare il requisito.
  • L'idoneità degli atti va valutata ex post sulla base della situazione prevedibile all'agente nel momento dell'azione; non conta esclusivamente l'effetto finale reale.
  • L'aggravante per esposizione alla pubblica fede non viene automaticamente esclusa dalla presenza di una videosorveglianza o di una sorveglianza occasionale; è necessaria una sorveglianza tale da rendere praticamente inevitabile la percezione immediata dell'azione per escludere l'aggravante.
  • La circostanza aggravante della violenza sulle cose ha natura oggettiva ed è imputabile anche quando la forza materiale sia stata esercitata da un altro concorrente, se la condotta comune rende l'aggravante conoscibile o imputabile per colpa.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e non generici; la mancanza di specificità o la manifesta infondatezza determina l'inammissibilità e l'imputato può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

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