Sentenza del 13/05/2016 n. 9855 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato le dichiarazioni fiscali del contribuente per gli anni 1998 e 1999, recuperando a tassazione maggiori ricavi non dichiarati e costi indebitamente dedotti, sulla base di un precedente processo verbale della Guardia di Finanza. Per il 1998 l’accertamento induttivo era fondato sull’inattendibilità della contabilità, dovuta alla mancata disponibilità delle distinte utilizzate per la formazione degli inventari e alla conseguente impossibilità di verificare la gestione del magazzino; l’Ufficio aveva applicato una percentuale di ricarico del 54%. Per il 1999 il recupero dei ricavi si basava su buoni di incasso relativi a merce venduta ma non fatturata. Il contribuente contestava la legittimità del metodo induttivo, la percentuale di ricarico, la motivazione della sentenza e l’ammissibilità dell’appello erariale. L’Agenzia, invece, contestava la motivazione con cui la CTR aveva escluso i maggiori ricavi del 1999, anche perché fondata sulla disciplina dei documenti di trasporto prevista dal D.P.R. n. 627 del 1978, ormai abrogata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso principale del contribuente. Ha ritenuto legittimo, per il 1998, il ricorso al metodo induttivo, poiché la mancata disponibilità delle distinte di inventario rendeva globalmente inattendibile la contabilità e impediva il controllo del magazzino. Ha invece accolto il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia per il 1999: la CTR aveva valutato solo parzialmente i buoni di incasso, senza considerare che si riferivano anche ad altri prodotti venduti e non fatturati, e aveva applicato erroneamente il D.P.R. n. 627 del 1978, le cui disposizioni sui documenti di accompagnamento erano cessate dal 27 settembre 1996 per effetto del D.P.R. n. 472 del 1996. Gli ulteriori motivi incidentali sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 14, 15 e 39, comma 2, lett. d)
La mancata tenuta o conservazione degli elementi necessari a verificare l’inventario e la gestione del magazzino può rendere complessivamente inattendibile la contabilità e consentire all’Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito, anche mediante presunzioni semplici non necessariamente dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per l’accertamento analitico.
D.P.R. n. 695 del 1996, art. 1
La disciplina ha modificato gli obblighi relativi alle scritture ausiliarie di magazzino. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che, nel caso concreto, l’assenza delle distinte di inventario rendesse comunque inattendibile la contabilità e giustificasse l’accertamento induttivo.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni costituiscono strumenti probatori utilizzabili nell’accertamento tributario. Nel metodo analitico devono normalmente possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; nel metodo induttivo puro l’Ufficio può invece utilizzare anche elementi indiziari privi di tali requisiti, purché idonei a fondare la ricostruzione del reddito secondo la valutazione del giudice.
D.P.R. n. 472 del 1996, art. 1
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia [...] le disposizioni riguardanti l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627.
Dal 27 settembre 1996 le disposizioni del D.P.R. n. 627 del 1978 sull’obbligo generalizzato di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti non erano più applicabili, salvo specifiche eccezioni. Una decisione basata su tale disciplina per operazioni del 1999 è quindi erronea.
D.P.R. n. 627 del 1978
La disciplina sui documenti di accompagnamento dei beni viaggianti non poteva essere utilizzata per valutare operazioni del 1999, essendo stata abrogata, salvo eccezioni, dal D.P.R. n. 472 del 1996.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54
Nel processo tributario l’appello incidentale deve essere proposto nelle controdeduzioni entro sessanta giorni dalla notificazione dell’appello principale. Tuttavia, se l’impugnazione è proposta tempestivamente, l’erronea qualificazione formale come appello principale non ne determina l’inammissibilità.
Codice di procedura civile, artt. 342, 343, 366-bis, 366, comma 1, n. 6, 378 e 383
La sentenza ribadisce i requisiti di specificità e autosufficienza dei ricorsi e dei motivi di impugnazione, l’obbligo di formulare un adeguato momento di sintesi per i vizi motivazionali soggetti all’art. 366-bis c.p.c. e il rinvio al giudice di merito quando la sentenza venga cassata per motivi accolti.
Massime di principio
- Quando la contabilità presenta carenze tali da impedire una verifica complessiva, in particolare nella gestione del magazzino e degli inventari, l’Amministrazione può legittimamente procedere con accertamento induttivo, anche utilizzando percentuali di ricarico e indizi contabili.
- La contestazione della percentuale di ricarico deve essere formulata come critica puntuale alla motivazione o alla ricostruzione fattuale; una generica censura di violazione di legge può essere dichiarata infondata o inammissibile.
- Il giudice non può fondare la decisione su una valutazione parziale della documentazione: se i buoni di incasso indicano vendite non fatturate, devono essere esaminati nel loro complesso e con riferimento a tutti i prodotti coinvolti.
- Nel verificare la regolarità fiscale delle operazioni occorre applicare la normativa vigente al momento dei fatti. Una disciplina abrogata non può essere utilizzata per giustificare la regolarità o l’irregolarità di operazioni successive alla sua abrogazione.
- Nel processo tributario l’errata qualificazione dell’impugnazione come principale o incidentale non comporta automaticamente l’inammissibilità, se l’impugnazione è stata comunque proposta e depositata entro il termine previsto.
- I ricorsi per Cassazione devono riprodurre o indicare con precisione gli atti processuali rilevanti; la mancata osservanza del principio di autosufficienza può impedire l’esame della censura.
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