Sentenza n. 5879/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento per quanto di ragione, del provvedimento di diniego all'istanza di accesso del 4 dicembre 2025 adottato dall’Amministrazione resistente e comunicato, a mezzo PEC, al ricorrente in data 17 dicembre 2025 nella parte in cui è stato illegittimamente negato l'accesso ai documenti richiesti ai punti 1), 2) e 3) dell’istanza; per quanto occorrer possa, del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. 241/1990, con l'inutile decorso del termine di 30 giorni dall'invio a mezzo PEC dell'istanza di accesso inoltrata il 4 dicembre 2025; Nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali. e per l’accertamento del diritto dell’istante a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti; nonché per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente ad esibire integralmente e senza eccezione alcuna la documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale dell'istanza di accesso ai documenti e agli elementi relativi alla valutazione per l'avanzamento al grado di primo maresciallo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, inserito nei quadri di avanzamento e collocato al 94° posto nella prima valutazione e al 47° posto nella seconda, aveva chiesto l'accesso ai verbali integrali delle valutazioni, alle graduatorie, ai punteggi e al relativo dettaglio, ai criteri, parametri, tabelle, pesi e linee guida utilizzati dalla Commissione, nonché agli elementi e alle eventuali note istruttorie considerati per la formazione del punteggio finale. L'Amministrazione aveva trasmesso i verbali, ma aveva negato o escluso ulteriore documentazione, chiarendo che la valutazione si fondava sulla documentazione caratteristica e matricolare e che i criteri erano direttamente stabiliti dalla legge, senza griglie o punteggi predeterminati per singole sottovoci. Il ricorrente ha dedotto violazione dei principi di pubblicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza, degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. e degli artt. 3, 22 e 24 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione. Ha sostenuto che l'Amministrazione detenesse funzionalmente la documentazione caratteristica e matricolare e che dovesse ostendere i criteri e la documentazione concreta utilizzata per la valutazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente chiara la risposta dell'Amministrazione e ha escluso che esistesse ulteriore documentazione recante gli elementi richiesti per la formazione del punteggio. La Commissione valuta sulla base della documentazione matricolare e caratteristica del militare, come previsto dall'art. 1032, comma 1, C.O.M.; non risultano invece documenti autonomi contenenti criteri, tabelle, griglie o schemi ulteriori rispetto a quelli legislativamente previsti. I criteri di valutazione sono infatti direttamente stabiliti dalla legge e la Commissione attribuisce a ciascun valutando un punteggio da 1 a 30 per i complessi di elementi relativi alle qualità morali, di carattere e fisiche; alle benemerenze, qualità professionali, incarichi e specializzazioni; alle doti culturali e ai risultati di corsi, esami ed esperimenti. La valutazione avviene mediante giudizi individuali e successiva ponderazione collegiale, con un unico punteggio complessivo per ciascun macroelemento, senza assegnazione di punteggi autonomi per ogni sottovoce. Il sistema computerizzato non costituisce una griglia normativa o un parametro vincolante, ma serve soltanto a organizzare in un database le informazioni ricavate dalla documentazione esaminata dai commissari. Il TAR ha inoltre precisato che l'Amministrazione non era tenuta ad acquisire e ostendere la documentazione matricolare e caratteristica, non perché detenuta da altra articolazione del Ministero, ma perché tale complesso documentale non costituiva l'oggetto specifico dell'istanza, diretta invece a ottenere documenti ulteriori e specifici utilizzati nella valutazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 25, comma 2, l. 241/1990
La detenzione rilevante ai fini dell'accesso è stata prospettata dal ricorrente in senso funzionale, ma il giudice ha deciso la controversia principalmente escludendo che i documenti richiesti esistessero o costituissero l'oggetto dell'istanza.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
È la disposizione richiamata per il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso; il ricorso è stato esaminato con riferimento al diniego parziale espresso dall'Amministrazione.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e trasparenza; il giudice ha ritenuto sufficientemente chiara e articolata la risposta amministrativa.
art. 22 l. 241/1990
Costituisce la base generale del diritto di accesso documentale azionato dal ricorrente; la domanda è stata respinta perché non risultavano ulteriori documenti esistenti corrispondenti a quelli richiesti.
art. 24 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la sentenza non fonda su tale norma una specifica statuizione autonoma.
art. 1032, comma 1, d.lgs. 66/2010
I giudizi di avanzamento [sono espressi] sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando.
La disposizione è stata interpretata nel senso che la Commissione fonda la valutazione sulla documentazione matricolare e caratteristica del militare e non su una distinta documentazione contenente ulteriori elementi valutativi.
art. 1059 d.lgs. 66/2010
La norma disciplina i criteri e le modalità degli avanzamenti a scelta, individuando i complessi di elementi sui quali i commissari attribuiscono il punteggio: qualità morali, di carattere e fisiche; benemerenze e qualità professionali; doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
Massime di principio
- In materia di avanzamento a scelta del personale militare, quando la legge individua direttamente i complessi di elementi valutabili e il metodo di attribuzione del punteggio, non sussiste un obbligo di ostensione di ulteriori tabelle, griglie o criteri predeterminati per ogni singola sottovoce se tali documenti non sono stati concretamente formati dall'amministrazione.
- Il diritto di accesso documentale non consente di pretendere la creazione o l'elaborazione di documenti inesistenti: l'amministrazione deve ostendere gli atti detenuti e formati nell'esercizio della funzione, ma non è tenuta a predisporre ex novo prospetti, schede o scomposizioni analitiche del punteggio che non esistano.
- L'attribuzione del punteggio nelle valutazioni comparative militari può articolarsi in giudizi individuali dei commissari e successiva valutazione collegiale, con un punteggio complessivo per ciascun macroelemento, senza necessità di assegnare un punteggio autonomo a ogni singolo dato o sottovoce della documentazione personale.
- Un sistema informatico utilizzato per organizzare le informazioni tratte dalla documentazione dei valutandi non costituisce, per ciò solo, un autonomo criterio di valutazione o una griglia vincolante, quando la decisione finale resta rimessa alla valutazione collegiale della Commissione.
- L'amministrazione non è tenuta a ostendere documentazione diversa da quella specificamente individuata nell'istanza di accesso; la richiesta di documenti utilizzati per la valutazione non equivale automaticamente alla richiesta dell'intera documentazione matricolare e caratteristica del dipendente.
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