Sentenza n. 1131/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa all’assegnazione di una sede per supplenza e alla domanda di iscrizione nelle GPS della controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (docente concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente inserita nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso ADMM, aveva ottenuto una sede indicata come ottava preferenza, mentre una sede da lei indicata come seconda preferenza era stata assegnata a una controinteressata collocata in posizione deteriore in graduatoria. Per verificare la legittimità dell’assegnazione e tutelare la propria posizione, aveva presentato all’amministrazione un’istanza di accesso procedimentale, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, chiedendo gli atti relativi all’assegnazione della sede e la domanda di iscrizione nelle GPS della controinteressata. L’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per arbitrio, ingiustizia manifesta e difetto assoluto di motivazione, sostenendo la sussistenza di un interesse concreto, attuale e strumentale alla difesa della propria posizione giuridica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato l’interesse concreto e attuale della ricorrente all’accesso, desumibile dalla partecipazione alla procedura di formazione della graduatoria e dalla sua posizione rispetto a quella della controinteressata. Ha inoltre rilevato che le esigenze difensive erano esplicitate nell’istanza e che i documenti richiesti erano strumentali alla tutela della posizione della ricorrente, riconducibili alla nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22 della l. n. 241/1990 e non esclusi dall’art. 24 della medesima legge. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio-diniego e ordinato all’amministrazione di esibire e rilasciare copia della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge; spese irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa della ricorrente costituisce il fondamento costituzionale dell’esigenza di conoscere gli atti amministrativi rilevanti per la tutela della propria posizione giuridica.
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso è riconosciuto quando il richiedente dimostra un interesse concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente rilevante, e i documenti richiesti sono strumentali alla relativa tutela.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso per esigenze difensive è ammissibile rispetto ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici, salvo che ricorrano specifiche ipotesi di esclusione.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di accesso determina il silenzio-diniego, impugnabile davanti al giudice amministrativo con possibilità di ottenere l’ordine di esibizione dei documenti.
art. 116, comma 1, c.p.a.
Il rito speciale sull’accesso consente al giudice amministrativo di decidere sulla legittimità del diniego, espresso o tacito, e di ordinare l’esibizione dei documenti.
Massime di principio
- Il partecipante a una procedura amministrativa di formazione di graduatorie o assegnazione di sedi possiede un interesse concreto e attuale all’accesso agli atti relativi alla posizione e all’assegnazione effettuata in favore di altro partecipante, quando la conoscenza degli atti è funzionale alla verifica della correttezza della procedura e alla tutela della propria posizione.
- L’accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 è ammissibile quando il richiedente individua una situazione giuridicamente rilevante e dimostra il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la cura o difesa dei propri interessi.
- Gli atti concernenti l’assegnazione di una sede e la domanda di partecipazione o iscrizione di altro concorrente sono ostensibili se riconducibili alla nozione di documento amministrativo e non ricadono in una specifica causa di esclusione prevista dalla legge.
- L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di accesso produce un silenzio-diniego illegittimo quando sussistono l’interesse concreto e attuale del richiedente e la strumentalità dei documenti alla tutela della sua posizione; in tal caso il giudice può ordinare l’esibizione e il rilascio di copia entro un termine assegnato.
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