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Ordinanza

Ordinanza n. 167/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cosenza dell’11 giugno 2024, n. 1357.

Giustizia amministrativa202500386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza dell'11 giugno 2024, n. 1357

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cosenza dell'11 giugno 2024, n. 1357, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza. Il TAR ha rilevato che la ricorrente non ha documentato né il passaggio in giudicato della sentenza né la sua notificazione all'amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30. In assenza di tali elementi, il ricorso risulterebbe inammissibile.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato la necessità di acquisire la prova del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all'amministrazione secondo la disciplina richiamata. Poiché tali documenti non erano stati prodotti, il Collegio ha differito la trattazione per consentire alla ricorrente di documentare gli elementi mancanti, rinviando la causa alla camera di consiglio del 20 maggio 2026. L'ordinanza prospetta l'inammissibilità del ricorso in caso di mancata produzione, ma non la dichiara allo stato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La notificazione della sentenza all'amministrazione costituisce, insieme alla prova del passaggio in giudicato, un elemento che il ricorrente deve documentare ai fini della procedibilità o ammissibilità dell'azione di ottemperanza, secondo quanto rilevato dal TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorrente deve documentare il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione all'amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; in mancanza, il ricorso è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
  • Quando la documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità del ricorso per ottemperanza non è stata prodotta, il giudice può differire la trattazione per consentire al ricorrente di integrare la prova prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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