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Sentenza

Sentenza n. 116/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16 febbraio 2016 del Comune di Ascoli Piceno che ha approvato il “Regolamento recante norme per l''esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali e sulle aree comunali” (doc. 1), resa nota alla ricorrente solo con la comunicazione avente ad oggetto la “Richiesta di autorizzazione per l''esecuzione di opere in sottosuolo mediante scavo. Avvio del procedimento – richiesta e integrazione documenti (…)” prot. n. 47964 del 21 giugno 2017; - del Regolamento recante norme per l''esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali e sulle aree comunali approvato con la predetta Deliberazione comunale n. 5/2016 (doc. 2); - della suddetta nota prot. n. 47964 del 21 giugno 2017 del Comune di Ascoli Piceno (doc. 3); - di ogni altro atto illegittimo presupposto, endoprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa201700534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sulle manomissioni e sui ripristini dei sedimi stradali e relativa richiesta di pagamento di € 2.250,00 quale compenso ex ante per manomissioni del sottosuolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria di servizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il regolamento comunale e la nota applicativa con cui il Comune di Ascoli Piceno, quale condizione per autorizzare lavori di scavo nel sottosuolo, le ha richiesto il pagamento di € 2.250,00, calcolato in base alla superficie e alla tariffa prevista dal regolamento. Il regolamento stabiliva, all’art. 9, una tariffa pari al 50% delle somme previste per il ripristino, qualificata come compenso per il degrado e il disagio arrecati alle pavimentazioni stradali. Sono state dedotte plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo in particolare che la richiesta costituisse una prestazione patrimoniale imposta priva di base legislativa e che il Comune non potesse subordinare l’autorizzazione allo scavo al pagamento anticipato di un onere non correlato a costi effettivamente sostenuti. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione del regolamento, l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità. Il regolamento, in quanto atto generale e astratto privo di immediata lesività, poteva essere impugnato insieme al primo atto applicativo concretamente lesivo; la lesione si è verificata con la richiesta di pagamento rivolta alla società. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile anche perché la nota applicativa indicava dettagliatamente l’importo richiesto, pari a € 2.250,00, risultante dal criterio tariffario applicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Comune non può imporre, mediante una fonte regolamentare secondaria, il pagamento anticipato di una somma quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione alla manomissione del suolo comunale. Una simile imposizione integra una prestazione patrimoniale coattiva priva di adeguata copertura legislativa e, comunque, non può tradursi in un arricchimento dell’amministrazione non giustificato da costi o danni effettivi. Sono ammissibili soltanto somme corrispondenti alle spese effettivamente comprovate e necessarie per il ripristino dei luoghi, ovvero, secondo la pronuncia, somme correttamente quantificate caso per caso ex post in relazione ai danni o disagi concretamente causati dalla manomissione. Sono stati annullati sia l’atto applicativo di richiesta del pagamento sia il regolamento presupposto, limitatamente alla parte che consentiva l’esazione ex ante del compenso per manomissioni. Le spese di lite sono state compensate per la problematicità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    Qualunque previsione di onere comunque denominato sarebbe in contrasto con l’art. 23 Cost. poiché imporrebbe una prestazione patrimoniale senza copertura legislativa.

    Un Comune non può introdurre con regolamento una prestazione patrimoniale coattiva a carico dei privati in assenza di una specifica base legislativa.

  • art. 40 c.p.a.

    Il TAR ha escluso la violazione della disposizione, rilevando che la relativa censura era stata dedotta dal Comune solo genericamente.

Massime di principio

  • Le disposizioni regolamentari generali e astratte che non producono una lesione concreta e attuale devono essere impugnate insieme al primo atto applicativo che rende attuale la lesione; l’impugnazione immediata del regolamento è necessaria solo quando esso sia direttamente lesivo.
  • Un ente locale non può subordinare il rilascio dell’autorizzazione a lavori di scavo e manomissione del suolo comunale al pagamento anticipato di un compenso o indennità previsto esclusivamente da un regolamento comunale, poiché tale imposizione costituisce una prestazione patrimoniale coattiva priva di base legislativa.
  • Le somme richieste per la manomissione di sedimi stradali possono essere legittime soltanto se correlate a costi di ripristino o a danni e disagi concretamente verificati, effettivamente comprovati e correttamente quantificati caso per caso, non come tariffa forfettaria imposta ex ante.
  • Il Comune non può conseguire, attraverso una richiesta regolamentare non correlata a costi effettivi, un arricchimento privo di causa in relazione a lavori di manomissione del suolo pubblico.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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