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Sentenza

Sentenza n. 11/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva ordinato l'ostensione di documenti relativi a preavviso di fermo amministrativo, ingiunzioni, avvisi di accertamento e relate di notifica

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto, con una precedente sentenza passata in giudicato, l'accertamento del proprio diritto di accesso a documenti relativi a pretese creditorie e provvedimenti esecutivi riguardanti due autovetture, nonché l'ordine rivolto alla società resistente di rendere disponibili tali documenti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nonostante la notificazione della decisione, la società non aveva eseguito l'ordine nel termine. Nel giudizio di ottemperanza, la resistente sosteneva che il mancato riscontro fosse imputabile al ricorrente, il quale non avrebbe restituito la modulistica necessaria per richiedere la documentazione; deduceva inoltre il sopravvenuto difetto di interesse e chiedeva la cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere comunque trasmesso gli atti al difensore del ricorrente il 5 dicembre 2025, dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché la documentazione era stata integralmente ostesa dopo l'instaurazione del giudizio, soddisfacendo pienamente e irretrattabilmente l'interesse azionato. Ai fini della regolazione delle spese, ha tuttavia effettuato una valutazione virtuale della fondatezza del ricorso, ritenendo che esso sarebbe stato accolto. Ha escluso che l'uso della modulistica interna potesse condizionare l'esecuzione dell'ordine giudiziale, poiché un'istanza contenente gli elementi necessari non può essere resa inefficace da prescrizioni organizzative relative ai moduli. Ha inoltre ritenuto non più contestabile l'interesse del ricorrente all'accesso, già accertato con la sentenza passata in giudicato e non suscettibile di essere rimesso in discussione nel giudizio di ottemperanza. Poiché l'ostensione è intervenuta tardivamente e solo dopo la proposizione del ricorso, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato la società resistente al pagamento di 1.500 euro per compensi, oltre accessori e oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, facendo venir meno ogni utilità della pronuncia di merito.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    rendere disponibili gli atti richiesti entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza

    La sentenza resa nel giudizio sull'accesso può ordinare all'amministrazione o al soggetto tenuto all'ostensione di rendere disponibili i documenti entro il termine stabilito dal giudice; tale ordine costituisce titolo sufficiente per l'esecuzione.

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale esercitato dal ricorrente e già riconosciuto con la precedente sentenza.

  • art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

    Il mancato riscontro all'istanza di accesso ha determinato la formazione del silenzio-rifiuto, successivamente annullato dal giudice.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati esclusivamente quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso, l'attività della parte resistente soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, eliminando ogni utilità residua della decisione di merito.
  • La sopravvenuta ostensione dei documenti dopo l'instaurazione del giudizio non esclude la soccombenza virtuale della parte che abbia adempiuto tardivamente; il giudice deve valutare la fondatezza originaria della pretesa ai fini della regolazione delle spese.
  • Una modulistica interna o una prescrizione organizzativa non può condizionare né escludere il diritto di accesso quando l'istanza contiene gli elementi necessari per individuare i documenti richiesti, e tanto meno può impedire l'esecuzione di un ordine giudiziale di ostensione.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimesse in discussione questioni sull'interesse all'accesso già definite con sentenza passata in giudicato; il giudicato costituisce titolo vincolante per l'esecuzione dell'ordine di ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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