Sentenza del 21/12/2016 n. 26526 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto il rimborso della maggiore ritenuta IRPEF applicata dal fondo nella misura del 31,15% sulle somme corrisposte tra il 1999 e il 2001 in forma di capitale a fronte di una polizza assicurativa. Sosteneva che, per la componente corrispondente al rendimento finanziario maturato fino al 31 dicembre 2000, dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50% prevista per i redditi di capitale, mentre la restante quota dovesse essere assoggettata a tassazione separata. La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto la pretesa ritenendo non provata l'effettiva stipula di contratti assicurativi e l'esistenza di un rendimento derivante dall'investimento sul mercato. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione delle norme tributarie applicabili e l'insufficiente motivazione sulla natura della prestazione e sulla documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà accertare concretamente il funzionamento del fondo PIA/F., verificare se il capitale derivante dai contributi del datore di lavoro e del lavoratore sia stato effettivamente investito sul mercato finanziario, determinare l'eventuale rendimento netto e quantificare la parte della prestazione riconducibile a tale rendimento. Solo su quest'ultima componente potrà applicarsi la ritenuta del 12,50% per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001; la parte restante dovrà essere assoggettata a tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà quindi determinare l'eventuale credito restitutorio del contribuente e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 (TUIR)
Regime di tassazione separata delle prestazioni riconducibili alla sorte capitale e, dal 1° gennaio 2001, delle prestazioni previdenziali in forma di capitale o rendita.
La sorte capitale, costituita dagli accantonamenti derivanti dai contributi del datore di lavoro e del lavoratore, è assoggettata a tassazione separata. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 il regime di tassazione separata si applica all'intera prestazione, senza distinguere tra capitale e rendimento.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Ritenuta del 12,50% sui redditi derivanti da capitali corrisposti in dipendenza di contratti assicurativi e, secondo il principio applicato dalla Corte, sulla componente di rendimento finanziario effettivamente realizzata.
Per le somme maturate anteriormente al 1° gennaio 2001, l'aliquota del 12,50% si applica esclusivamente al rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato, non all'intera prestazione.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 11
Le prestazioni in forma di capitale e i riscatti previsti dalla normativa sono soggetti a tassazione separata per determinate categorie di iscritti alla previdenza complementare.
La disposizione ha previsto il regime della tassazione separata per gli iscritti ai fondi di previdenza complementare nelle condizioni temporali e soggettive indicate dalla norma, contribuendo alla progressiva uniformazione del trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
A decorrere dal 1° gennaio 2001 è prevista la tassazione separata delle prestazioni previdenziali sia in forma di capitale sia in forma di rendita.
Dal 1° gennaio 2001 non è più necessario distinguere fiscalmente tra capitale e rendimento ai fini del diverso trattamento previsto per le prestazioni dei fondi previdenziali integrativi: la prestazione è assoggettata nel suo complesso a tassazione separata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 42, comma 4, e 44, nel testo ratione temporis applicabile
Disciplina dei redditi di capitale e della relativa determinazione.
La qualificazione della componente di rendimento come reddito di capitale rileva ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata riguarda la sorte capitale, mentre al rendimento si applica la ritenuta del 12,50%; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
Il trattamento fiscale dipende sia dal momento di maturazione delle somme sia dalla loro composizione economica, distinguendo tra capitale versato e rendimento finanziario effettivamente prodotto.
Massime di principio
- Nelle prestazioni in capitale erogate da fondi previdenziali integrativi anteriori al 1° gennaio 2001 occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento netto finanziario: la prima è soggetta a tassazione separata, il secondo può beneficiare della ritenuta del 12,50%.
- La mera denominazione assicurativa del fondo o la produzione di una polizza non è sufficiente: deve essere verificato in concreto se il capitale accantonato sia stato investito sul mercato e abbia prodotto un rendimento effettivo, aleatorio e quantificabile.
- L'aliquota del 12,50% non si applica automaticamente all'intera somma liquidata, ma soltanto alla componente di rendimento netto derivante dalla gestione finanziaria del capitale.
- Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, la prestazione previdenziale è generalmente assoggettata integralmente a tassazione separata, senza la precedente distinzione tra capitale e rendimento.
- Quando l'amministrazione finanziaria contesta la natura assicurativa o finanziaria della gestione, il giudice deve esaminare i meccanismi effettivi di funzionamento del fondo, i contributi versati, gli investimenti effettuati, i rendimenti conseguiti e i criteri di attribuzione alle singole posizioni.
- L'accoglimento del ricorso in cassazione e il rinvio non comportano automaticamente il riconoscimento del rimborso: l'importo dovuto deve essere ricalcolato dal giudice del rinvio sulla base della componente di rendimento effettivamente provata.
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