Cassazione Penale, Sentenza n. 17739/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva: (i) difetto di motivazione e violazione di legge per non avere ritenuto la riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 (presunta lieve entità), richiamando modiche cessioni e contestando il rilievo di un ruolo di vertice; (ii) omissione di valutazione circa la possibilità che la pena fosse entro il limite di 3 anni (rilevante ai fini dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p.); (iii) difetto di motivazione sull'inadeguatezza di misure meno afflittive (es. domiciliari), con rilievi su inesattezze circa il civico dell'abitazione e l'uso di atti relativi ad altri soggetti; (iv) violazione di legge e difetto di motivazione circa il pericolo di fuga, lamentando che fosse desunto soltanto dalla qualità di straniero e non da elementi concreti, dato il presunto radicamento familiare e abitativo del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione, anche se implicita, escludendo la lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 in ragione della continuità dell'attività di spaccio in due appartamenti, del ruolo di vertice riconosciuto da testi e dell'elevato numero di acquirenti. La questione della pena entro 3 anni è stata assorbita dalla decisione sulla non riqualificazione. Quanto al pericolo di fuga, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione basata sull'esistenza di un alias con ordine di espulsione e sulla mancanza di una dimora stabile. È stato altresì riconosciuto il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.) fondato sul ruolo di gestore della piazza di spaccio; la perquisizione domiciliare (con rinvenimento di stupefacente, denaro e telefoni e la presenza di altri soggetti collegati cui erano stati sequestrati ingenti quantitativi) ha confermato l'inadeguatezza di misure meno afflittive. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Il comma 1 (traffico di stupefacenti) è stato ritenuto applicabile; il comma 5 (lieve entità) è stato implicitamente escluso perché ricorrevano elementi di continuità, organizzazione e rilevante numero di cessioni che escludono la lieve entità.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione al rimedio cautelare proposto (istanza ex art. 309). La Corte ha valutato la correttezza dell'istruttoria e della motivazione resa in sede di riesame.
art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiama il principio che la custodia cautelare in carcere non è applicabile se la pena prevedibile è entro il limite previsto; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sulla non riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha confermato che il pericolo di reiterazione può essere fondato su elementi quali il ruolo di gestione della piazza di spaccio e gli esiti delle perquisizioni, legittimando la misura cautelare detentiva.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti consequenziali alla decisione (censimento per esecuzione della condanna alle spese processuali).
Massime di principio
- La qualificazione della condotta come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 richiede un esame fattuale che prende in considerazione continuità, organizzazione dell'attività e volume delle cessioni: la presenza di attività continuativa, ruolo di vertice e numerosi acquirenti giustificano il rifiuto della derubricazione.
- La valutazione sulla possibilità che la pena sia entro il limite dei 3 anni (art. 275, comma 2-bis c.p.p.) è strettamente connessa alla riqualificazione del fatto; se la riqualificazione viene esclusa per motivate ragioni di fatto, la questione della pena si risolve nel senso della conferma della misura cautelare.
- Elementi concreti emersi da perquisizioni domiciliari (ritrovamento di stupefacente, denaro, telefoni, presenza di coindagati con sequestri rilevanti) rafforzano la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza di misure meno afflittive.
- La semplice gestione di discrepanze formali (es. errato numero civico) non è decisiva se gli accertamenti di fatto (perquisizione, rinvenimenti) dimostrano il collegamento del soggetto ai locali e all'attività illecita.
- In sede di legittimità non sono sindacabili valutazioni di merito strettamente probatorie già compiute dal giudice di merito sulla credibilità dei testi e sul quadro probatorio, salvo vizio di illogicità manifesta o violazione di legge.
- L'appartenenza a cittadinanza straniera non è di per sé sufficiente per fondare il pericolo di fuga, ma un alias con ordine di espulsione e la mancanza di dimora stabile possono legittimamente essere valutati come presupposti del pericolo di fuga.
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