Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17123/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, operata dalla Corte d'appello di Trieste, delle condanne pronunciate dal Tribunale di Udine. Steli è stato ritenuto responsabile del reato di falsa testimonianza per avere dichiarato falsamente che alla guida della Renault Clio vi era Francesco Danelutto. Danelutto e Del Frate sono stati ritenuti responsabili (art. 110, 369 e 372 c.p.) per avere, secondo l'accusa, concordato e posto in essere una manovra volta a far risultare il Danelutto come conducente (con la falsa testimonianza e con un'autoincriminazione), mentre in realtà il conducente era Del Frate (reato di cui all'art.186 C.d.S.). I ricorrenti hanno censurato, tra l'altro: travisamento e contraddittorietà della motivazione; contrasto con la sentenza irrevocabile di assoluzione in altro procedimento; errata valutazione della prova e dell'attendibilità delle dichiarazioni degli agenti di polizia; vizio nella ricostruzione dello stato dei luoghi e della dinamica dell'inseguimento; mancanza di prova del dolo e mancata individuazione dei ruoli e dei rapporti tra imputati; errori nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai tre imputati. Ha ritenuto che le censure fossero, in gran parte, questioni di fatto non idonee a fondare il ricorso o manifestamente infondate rispetto alla doppia affermazione di responsabilità dei giudici di merito. La Corte ha valorizzato la coerenza, la precisione e la reciproca rispondenza delle deposizioni degli agenti, ritenute non avventate, e ha ritenuto corretta la valutazione circa l'artificiosa concertazione tra gli imputati finalizzata a far risultare un diverso conducente. Sono state dichiarate inammissibili anche le doglianze sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, in considerazione della discrezionalità del giudice di merito e dei precedenti di uno o più imputati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma richiamata come fatto materiale oggetto delle false dichiarazioni (guida in stato di ebbrezza). La Corte ha collegato le testimonianze al fatto base previsto dall'art.186 C.d.S. per ricostruire chi fosse alla guida.

  • art. 372 cod. pen.

    Falsa testimonianza: la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo e soggettivo (dolo), valutando credibili e congruenti le dichiarazioni contrarie degli agenti e escludendo che la dichiarazione fosse frutto di un errore di memoria in buona fede.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: applicato per ritenere la partecipazione plurima e coordinata nelle condotte (istigazione/consenso reciproco) dirette a produrre la falsa informazione processuale.

  • art. 369 cod. pen.

    Norma richiamata insieme ad altre per qualificare le condotte di istigazione/favoreggiamento e le condotte dirette a turbare l'accertamento processuale; la Corte l'ha intesa in combinato con art.110 e 372 per descrivere il disegno delittuoso.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Ripresa nelle censure dai ricorrenti in tema di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la valutazione svolta dai giudici di merito non fosse basata su mere congetture e quindi non viziata ai sensi della normativa processuale.

  • artt. 133 e 62-bis cod. pen.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito nell'esclusione delle attenuanti e nella commisurazione della pena, anche in considerazione dei precedenti personali.

  • art. 2700 cod. civ.; art. 357 cod. proc. pen.; art. 115 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme invocate dai ricorrenti in tema di valutazione e privilegio delle dichiarazioni degli agenti: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni degli agenti, pur non essendo intoccabili, fossero credibili e adeguatamente motivate, quindi non soggette a protezione speciale che ne impedisse la valutazione critica.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014 (Festante e altri, Rv. 259371)

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui una sentenza di assoluzione in un procedimento non è sempre vincolante per un diverso giudizio concernente fatti connessi, potendo il giudice successivo formare autonomo convincimento se fondate le ragioni e le motivazioni.

Massime di principio

  • Una sentenza di assoluzione in un procedimento non è automaticamente vincolante per un diverso procedimento: il giudice successivo può discostarsene se motiva adeguatamente e valuta diversamente le prove.
  • La valutazione della credibilità dei testi (in particolare degli agenti di polizia) è rimessa al giudice di merito: se le deposizioni sono congruenti, precise e reciprocamente riscontrabili, il giudice ha margine di apprezzamento e la Cassazione non interviene se mancano vizi logici o giuridici evidenti.
  • Per la configurazione del reato di falsa testimonianza è necessario provare il falso, l'attinenza al processo e il dolo; per impugnare la condanna è quindi necessario dimostrare che il giudice abbia ignorato elementi probatori decisivi o abbia compiuto illogicità manifeste.
  • Le doglianze basate su mera diversa valutazione dei fatti o su ricostruzioni alternative sono difficilmente accolte in Cassazione: l'errore deve essere giuridico o un vizio motivazionale manifesto per ottenere accoglimento.
  • Le critiche alla commisurazione della pena incontrano ostacolo quando il giudice di merito abbia adeguatamente esercitato la discrezionalità e motivato la scelta, specie se la pena è prossima al minimo edittale.
  • Quando si contesta l'attendibilità della prova testimoniale occorre fornire elementi concreti che ne dimostrino l'inattendibilità (contraddizioni documentate, prove oggettive contrarie, vizio procedurale) e non solo deduzioni di fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.