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Sentenza

Sentenza n. 1629/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Lucca, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.553,05 a titolo di retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 47/2025 del Tribunale ordinario di Lucca, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere € 1.553,05 per retribuzione professionale docenti relativa a periodi lavorati con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale ordinario di Lucca era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e non risultava eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, corrispondendo al ricorrente € 1.553,05 entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”

    Consente di imporre una penalità di mora per l’inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dal momento della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001

    retribuzione professionale docenti

    È indicato quale fonte originaria della voce retributiva riconosciuta dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Il testo richiama la novella dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile l’azione quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza definitiva che condanna un’amministrazione al pagamento di una somma legittima il giudice amministrativo a ordinare l’adempimento entro un termine prefissato e a nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla richiesta dell’interessato dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione; il commissario può essere autorizzato a delegare le attività a un funzionario dell’amministrazione interessata.
  • L’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato può essere sanzionato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., mediante una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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