Ordinanza n. 132/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela della clausola del bando che consentiva la partecipazione ai laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutica e successiva non ammissione alla selezione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a selezione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, la deliberazione dell’Azienda ospedaliera che aveva annullato in autotutela la precedente deliberazione nella parte in cui consentiva l’accesso alla selezione per incarichi a tempo determinato di dirigente chimico anche ai laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, nonché la nota del Ministero della Salute e gli atti successivi della procedura, inclusi il verbale della commissione e la comunicazione di non ammissione. Le questioni dedotte riguardano la corretta individuazione dei titoli di studio necessari per l’accesso al profilo di dirigente chimico e la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela mediante annullamento parziale della lex specialis. Il ricorrente, ammesso con riserva, è risultato collocato al secondo posto della graduatoria.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni relative ai titoli di studio richiesti e alla legittimità dell’annullamento in autotutela della lex specialis necessitino di un più approfondito esame nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha valutato il pregiudizio come di limitata consistenza, poiché la procedura è finalizzata soltanto alla formazione di una graduatoria per il conferimento eventuale di un incarico a tempo determinato, il ricorrente è stato ammesso con riserva ed è secondo in graduatoria, oltre a svolgere già funzioni di dirigente chimico. Nonostante ciò, ha ritenuto che la sollecita definizione del giudizio di merito assicurasse una tutela adeguata e ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per l’8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica
La norma consente al giudice, quando ritiene necessario definire sollecitamente il giudizio di merito, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione della trattazione del merito, senza adottare una specifica misura sospensiva o anticipatoria.
Massime di principio
- Quando le questioni relative ai requisiti di accesso a una selezione pubblica e all’esercizio dell’autotutela sulla lex specialis presentano complessità tale da richiedere un approfondito esame, il giudice cautelare può rinviare la valutazione sostanziale alla fase di merito.
- Anche in presenza di un periculum in mora di limitata consistenza, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ove tale definizione costituisca una tutela adeguata della posizione dedotta in giudizio.
- La collocazione del candidato in graduatoria, l’ammissione con riserva e la natura meramente eventuale e temporanea dell’incarico sono elementi rilevanti nella valutazione del periculum in mora.
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