Sentenza del 04/07/2022 n. 21121 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva riconosciuto l'esenzione ICI per unità abitative IACP relative all'annualità 2008. Il Comune sosteneva che, ai sensi della L.R. Puglia n. 54/1984 (art. 16 e 20), l'I.A.C.P. era tenuto ad aggiornare biennalmente il Comune sulla situazione reddituale degli assegnatari e che l'omessa comunicazione comportava la perdita dei presupposti per l'agevolazione fiscale (esenzione ICI prevista dal D.L. n. 93/2008 art. 1 in riferimento al D.Lgs. n. 504/1992 art. 8). In sostanza, il Comune chiedeva che la mancata osservanza degli obblighi comunicativi/regionalmente previsti comportasse la perdita dell'esenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto che l'esenzione fiscale prevista a livello statale (D.L. n. 93/2008 art. 1 richiamante D.Lgs. n. 504/1992 art. 8, comma 4) presuppone esclusivamente che gli alloggi siano "regolarmente assegnati"; le disposizioni regionali (L.R. Puglia n. 54/1984 artt. 16 e 20) disciplinano obblighi e procedure di natura amministrativa/civilistica relativi alla gestione e alla decadenza dall'assegnazione, ma non possono estendere o limitare i presupposti dell'agevolazione fiscale stabiliti dalla legge statale. Ne consegue: esiste una presunzione iuris tantum che gli alloggi IACP siano gestiti in conformità alla legge; grava sull'ente impositore l'onere di provare la irregolarità dell'assegnazione; l'omessa comunicazione regionale non determina automaticamente la perdita dell'esenzione senza l'attivazione della procedura di decadenza prevista dalla legge regionale e senza una prova dell'irregolarità.
Norme richiamate
D.L. n. 93 del 2008, art. 1
Ha escluso dall'imposta comunale (ICI) gli immobili IACP con decorrenza dall'1/1/2008; la norma agevolativa richiede solo la condizione della 'regolare assegnazione' come presupposto dell'esenzione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4
Richiamata come disciplina statale di riferimento per le agevolazioni/esoneri; stabilisce il requisito della regolare assegnazione quale presupposto tributario.
L.R. Puglia n. 54 del 1984, artt. 16 e 20
Regolano l'aggiornamento biennale della situazione reddituale degli assegnatari e la procedura di decadenza dall'assegnazione in caso di superamento dei limiti di reddito: sono norme di disciplina amministrativa/civilistica della materia abitativa e non possono essere interpretate come modificative dei presupposti statali per le agevolazioni tributarie.
D.P.R. n. 616 del 1977, artt. 93 e 95
Attribuiscono funzioni alle regioni e ai comuni in materia di edilizia residenziale pubblica e assegnazione degli alloggi; evidenziano la competenza comunale a dichiarare l'assegnazione o la decadenza, senza incidere automaticamente sul presupposto fiscale.
Cost., art. 23 e giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17/2018, n. 60/2011, n. 123/2010)
Principio per cui le agevolazioni tributarie rientrano nell'ambito della riserva di legge: la fonte statale deve determinare in modo sufficiente i presupposti dell'agevolazione; quindi la disciplina regionale non può incidere sui requisiti sostanziali stabiliti dallo Stato per le agevolazioni fiscali.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale prevista da una norma statale si basa sui presupposti indicati dalla stessa norma statale; norme regionali che disciplinano aspetti amministrativi della gestione dell'edilizia residenziale non possono modificare o ampliare i requisiti sostanziali dell'agevolazione fiscale.
- Per usufruire dell'esenzione ICI degli alloggi pubblici è necessario che gli alloggi risultino 'regolarmente assegnati': esiste una presunzione iuris tantum di regolarità che beneficia l'ente possessore, mentre grava sull'ente impositore l'onere di provare l'irregolarità dell'assegnazione.
- L'omessa comunicazione o inadempienze di natura procedurale/administrativa previste dalla normativa regionale non determinano automaticamente la perdita dell'agevolazione fiscale: è necessaria l'attivazione e il rispetto della procedura amministrativa di decadenza prevista dalla legge regionale e la prova della perdita dei requisiti.
- In contenziosi simili il Comune/ente impositore deve verificare e provare l'effettiva irregolarità della gestione o dell'assegnazione (es. con provvedimento di decadenza) prima di negare l'esenzione; senza tale prova l'agevolazione statale deve essere riconosciuta.
- Il giudice tributario applicherà la regola della riserva di legge in materia di agevolazioni: le interpretazioni che estendono o restringono l'agevolazione sulla base di norme non statali saranno normalmente respinte, salvo chiara previsione legislativa statale.
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