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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00715/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che, prosciogliendolo da altre contestazioni, ha lasciato ferma la sua responsabilità penale per il reato di porto ingiustificato di arma impropria. In Cassazione ha dedotto, con i primi due motivi, questioni relative alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e alla lieve entità della condotta ex art. 4, comma 3, l. n. 110/1975, sostenendo in sostanza che la condotta fosse meritevole di una valutazione più favorevole. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che i primi due motivi introducevano temi non dedotti in appello, mentre il terzo era assistito da motivazione adeguata, fondata sull'impossibilità di formulare una prognosi favorevole di non recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili i motivi sulla particolare tenuità del fatto e sulla lieve entità perché non prospettati nei motivi di appello; quanto al diniego della sospensione condizionale, ha reputato la motivazione della corte territoriale congrua e sufficiente, incentrata sulla negativa prognosi di non recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, l. n. 110/1975

    individua il reato residuato all'esito del giudizio di merito, relativo al porto di arma impropria senza giustificazione.

  • art. 4, comma 3, l. n. 110/1975

    richiamato come possibile ipotesi di lieve entità della condotta, ma il tema non era stato devoluto con l'appello.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma non dedotto nei motivi di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito non devolute con l'atto di appello, come la particolare tenuità del fatto o la lieve entità della condotta, quando esse presuppongano una specifica deduzione nei motivi di gravame.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimamente motivato quando il giudice di merito spieghi, in modo non illogico e adeguato, di non poter formulare una prognosi favorevole sulla futura non recidiva dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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