Cassazione Penale, Sentenza n. 18415/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la sentenza di conferma dell'appello che aveva ritenuto Gringeri responsabile di truffa e minaccia in danno di Antonino Trimarchi. Il ricorrente deduceva: (i) errata applicazione della legge penale perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente la recidiva reiterata anche sul capo di truffa (capo b) nonostante la recidiva fosse stata contestata solo sul capo a) e il Tribunale non l'avesse applicata sulla truffa; ciò avrebbe inciso anche sul calcolo della prescrizione; (ii) contestava il termine di prescrizione del reato di truffa sostenendo che si trattava di plurimi episodi autonomi e che le ultime condotte risalivano al 25/05/2016 o a luglio 2016, con conseguente maturazione della prescrizione anteriore alla sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo profilo (recidiva) la Corte ha ritenuto corretta la doglianza difensiva sul piano logico: la recidiva era stata formalmente contestata e specificata solo sul capo a) (minaccia) e non sul capo b) (truffa); il mancato incremento di pena nel giudizio di primo grado per la truffa equivaleva all'esclusione della recidiva su quel capo, per cui l'affermazione della Corte d'appello secondo cui si sarebbe trattato di una mera 'svista' è errata. Sul secondo profilo (prescrizione) la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile: la ricostruzione difensiva, che proponeva una diversa temporalità basata su singoli episodi, introduceva in Cassazione una questione di merito e di fatto non opponibile in questa sede; inoltre grava sull'imputato l'onere di fornire, già in sede di merito o con elementi incontrovertibili in Cassazione, la prova della data di consumazione diversa da quella risultante dagli atti. La Corte ha inoltre confermato il calcolo del termine di prescrizione con dies a quo il 10/10/2016 e l'aggiunta di 232 giorni di sospensione, per cui la prescrizione non era maturata prima della sentenza d'appello. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la necessità che la recidiva sia non solo contestata formalmente ma anche espressamente riconosciuta e applicata nel calcolo della pena; l'omissione dell'incremento di pena equivale alla sua esclusione.
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
Usata nel quadro del calcolo dei termini di prescrizione: la Corte conferma che il dies a quo va assunto secondo quanto risulta dagli atti e che il ricorrente deve provare in modo incontrovertibile una diversa data di consumazione se vuole avvalersi della prescrizione in Cassazione.
art. 158 cod. pen. (sospensione/interruzione della prescrizione)
La sentenza tiene conto dei periodi di sospensione calcolati (232 giorni) aggiunti al termine di prescrizione, influenzando la decorrenza del termine estintivo.
Norma sostanziale del reato contestato; la Corte valuta il momento di consumazione del reato sulla base del capo di imputazione e delle risultanze processuali, non accogliendo una diversa ricostruzione fattuale proposta tardivamente.
art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen. (circostanza aggravante per il danno patrimoniale)
Applicata dal giudice di primo grado per aumentare la pena sul capo di truffa in ragione del rilevante danno patrimoniale arrecato alla persona offesa.
Richiamato tra le norme citate in motivazione procedurale; la Corte sottolinea che i motivi di merito non adeguatamente affrontati in appello non possono essere riformulati genericamente in Cassazione.
Norma procedurale citata a corredo delle doglianze sul procedimento; la Corte richiama i limiti della censura in sede di legittimità e l'onere probatorio del ricorrente in materia di prescrizione.
Massime di principio
- La recidiva deve essere specificamente contestata e poi applicata: la mancata applicazione dell'aumento di pena nel provvedimento di merito equivale alla sua esclusione per quel singolo capo.
- In Cassazione non è permesso introdurre per la prima volta ricostruzioni fattuali complesse che richiedono la riconsiderazione delle prove; le doglianze che implicano valutazioni di merito sono inammissibili se non adeguatamente svolte nei gradi precedenti.
- Chi invoca la prescrizione ha l'onere di allegare e documentare in modo chiaro la data di consumazione diversa da quella risultante dagli atti; senza elementi incontrovertibili la Cassazione non può riqualificare il dies a quo.
- Il calcolo della prescrizione tiene conto di sospensioni e interruzioni eventualmente disposte; i periodi sospensivi validamente rilevati sono sommati al termine e possono impedire la maturazione della prescrizione.
- Se in sede di primo grado non viene applicata una circostanza aggravante (o la recidiva) su un determinato capo, il difensore deve proporre appello spiegando e documentando la questione; un richiamo generico in Cassazione non è sufficiente per ottenere un accoglimento.
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