Sentenza n. 2696/2026 - Roma, Sezione 5Q
avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dal ricorrente, per il rilascio del visto per motivi di studio, avente ad oggetto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle istanze volte alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio universitario, chiedendo in concreto la fissazione di un appuntamento presso la competente sede diplomatica per formalizzare la richiesta. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che l'Ambasciata d'Italia Islamabad aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento volto al rilascio del visto, integrasse il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., in presenza di una circostanza riconosciuta concordemente dalle parti. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell'amministrazione resistente la restituzione al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto in seguito all'attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio quando, nel corso del processo, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare la domanda e l'attivazione del relativo procedimento soddisfano la pretesa del ricorrente quando tale attività costituisce l'oggetto dell'istanza azionata.
- Quando, nel corso di un giudizio ex art. 117 c.p.a., l'amministrazione adotta l'attività richiesta e la circostanza è riconosciuta da entrambe le parti, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa non implica necessariamente la condanna alle spese dell'amministrazione: il giudice può compensarle valorizzando il comportamento operoso tenuto dall'amministrazione, disponendo comunque la restituzione del contributo unificato al ricorrente.
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