Sentenza del 31/01/2017 n. 2419 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Lazio, che aveva respinto il suo appello e accolto quello incidentale dell'Ufficio in relazione a un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2002. Con il primo motivo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Con il secondo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 218 del 1992, oltre a ulteriori vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva la necessaria indicazione chiara e sintetica del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la mancanza del momento di sintesi del vizio motivazionale sia per l'assenza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla sentenza depositata nel 2009. L.R. è stato inoltre condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.800 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Il motivo relativo al vizio di motivazione deve contenere la "chiara indicazione del fatto controverso" e delle ragioni per cui la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria; per le censure di violazione di legge è richiesto il quesito di diritto.
La norma imponeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione temporale, specifici requisiti formali: un momento di sintesi per i vizi motivazionali e un quesito di diritto per le violazioni di legge. La loro omissione comporta l'inammissibilità del motivo, senza esame del merito.
Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
È richiamato per distinguere il requisito generale di specificità dei motivi dal più specifico obbligo di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6
La disposizione era stata invocata dal contribuente in relazione ai criteri e alle modalità dell'accertamento sintetico del reddito, ma la Corte non ne ha esaminato il merito poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
D.M. n. 218 del 1992, artt. 3 e 4
Le disposizioni, invocate come norme attuative delle modalità dell'accertamento, non sono state valutate nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità è essenziale: se il motivo non individua con precisione la censura e il collegamento tra l'errore denunciato e la decisione, può essere dichiarato inammissibile senza esame della questione sostanziale.
- Per le sentenze soggette ratione temporis all'art. 366-bis c.p.c., la denuncia di vizi motivazionali richiede una sintesi autonoma e immediatamente riconoscibile del fatto controverso e della decisività dell'errore; per le violazioni di legge era necessario anche un quesito di diritto.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito dell'accertamento tributario quando il ricorso è inammissibile per carenze formali; pertanto la redazione dei motivi deve essere specifica, autosufficiente e conforme ai requisiti processuali applicabili.
- La soccombenza in cassazione comporta ordinariamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
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