Sentenza n. 52/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vercelli n. 358/2024 pubblicata il 9.7.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione da parte del Ministero di una sentenza civile passata in giudicato che lo aveva condannato al pagamento di euro 5.268
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. lamentando l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'eseguire la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 358/2024, notificata il 18 luglio 2024 e divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero era stato condannato al risarcimento di euro 5.268. Nel corso del giudizio la difesa della ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva effettuato il pagamento dovuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo il pagamento satisfattivo della pretesa azionata. Pur essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'inottemperanza è cessata soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. Considerata la serialità di ricorsi analoghi e la reiterata soccombenza dell'amministrazione anche sulle spese, il TAR ha disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR lo ha applicato alla mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma dovuta in esecuzione del giudicato, intervenuto nel corso del processo, soddisfa la pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in base al principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza originaria del ricorso e la condotta processuale delle parti.
- La reiterata inerzia di un'amministrazione nell'eseguire giudicati, con conseguente instaurazione di molteplici giudizi e condanna alle relative spese, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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