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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28787/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2009, l'Amministrazione finanziaria emise cartella di pagamento per omessi/careni versamenti IVA, recuperando complessivamente euro 350.031, oltre interessi e sanzioni. La contribuente impugnò la cartella sostenendo che il credito IVA oggetto della pretesa era stato trasferito alla società conferitaria nell'ambito di un conferimento di ramo d'azienda del 19.12.2008. La C.T.P. accolse il ricorso e la C.T.R. confermò, ritenendo che il credito fosse ricompreso nel conferimento e che, dunque, la pretesa fiscale fosse infondata. L'Agenzia ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere il giudice di merito interpretato l'atto di conferimento trascurandone il dato letterale e valorizzando in modo improprio il comportamento fiscale successivo delle parti; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per difetto di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell'accertamento sulla mancata utilizzazione del credito da parte della conferente; 3) nullità della sentenza per motivazione solo apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 69 r.d. 2440/1923 per mancato accertamento della notificazione della cessione del credito all'Amministrazione finanziaria; 5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sulla sussistenza del credito IVA. La società resistette con controricorso e propose ricorso incidentale condizionato, deducendo l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di sottoscrizione e per carenza di specificità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della contribuente. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a motivazione apparente e omessa pronuncia, osservando che la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente al "minimo costituzionale" e che la contestazione dell'Ufficio riguardava la titolarità del credito, non la sua esistenza. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di specificità, ribadendo che in cassazione l'interpretazione del contratto non può essere sovvertita con una mera contrapposizione tra letture alternative e che la prova per presunzioni va censurata solo se si indica specificamente l'errore nel procedimento logico di sintesi. Ha dichiarato il quarto motivo inammissibile per novità e comunque infondato, affermando che nel conferimento di azienda o di ramo d'azienda opera la disciplina della cessione d'azienda: i crediti inerenti, compresi i crediti d'imposta, si trasferiscono per legge salvo patto contrario, e, in presenza delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, non occorre la notifica ex art. 69 r.d. 2440/1923 per l'efficacia verso l'Amministrazione finanziaria. La Corte ha condannato l'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve avvenire secondo i canoni letterale e sistematico, ma la valutazione della comune volontà delle parti e della chiarezza della clausola è questione di merito; il comportamento successivo delle parti può essere considerato nella ricostruzione dell'intento negoziale.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è inammissibile se non si specifica concretamente l'errore denunciato e il modo in cui il giudice di merito avrebbe violato la regola probatoria.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Per censurare la prova presuntiva non basta lamentare la mancanza di gravità, precisione e concordanza dei singoli indizi, occorrendo contestare specificamente l'omessa o errata valutazione complessiva degli elementi indiziari.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice tributario, anche se succinta, purché non sia meramente apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice di merito affronta il thema decidendum rilevante, anche implicitamente, in modo coerente con la decisione.

  • art. 69 r.d. n. 2440/1923

    La notifica della cessione del credito all'Amministrazione non è necessaria quando il credito, anche fiscale, si trasferisce come effetto legale del conferimento d'azienda o di ramo d'azienda e risultano osservate le formalità pubblicitarie previste per la cessione d'azienda.

  • art. 2559 c.c.

    Nella cessione d'azienda i crediti inerenti all'azienda trasferita passano per legge al cessionario, con efficacia verso il debitore dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese; la regola vale anche per il conferimento di azienda o ramo d'azienda e include i crediti d'imposta, salvo patto contrario.

  • art. 2558 c.c.

    Richiamato quale disciplina della circolazione dei rapporti aziendali, ma il punto centrale è la trasferibilità dei crediti aziendali per effetto del trasferimento del compendio.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Indicato quale base del controllo automatizzato della dichiarazione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Indicato quale base del controllo automatizzato della dichiarazione IVA.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare specificamente quali criteri siano stati violati e in quale passaggio logico.
  • L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito; la Corte di cassazione può intervenire solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per vizio di motivazione, non per sostituire la propria lettura del testo negoziale.
  • Il comportamento successivo delle parti può costituire elemento rilevante nell'interpretazione del contratto e non ha mera funzione residuale, potendo integrare il dato letterale quando esso non esaurisca la ricostruzione della comune volontà.
  • La censura della prova per presunzioni richiede di contestare il ragionamento presuntivo nella sua globalità; non è sufficiente negare, in astratto, la gravità, precisione e concordanza dei singoli indizi.
  • La motivazione del giudice tributario è sufficiente quando consente di ricostruire, sia pure sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito, secondo il parametro del 'minimo costituzionale'.
  • Nel conferimento di azienda o di ramo d'azienda opera, salvo patto contrario, il trasferimento per legge dei crediti inerenti all'azienda, compresi i crediti d'imposta, con efficacia verso l'Amministrazione finanziaria secondo le formalità pubblicitarie del trasferimento d'azienda, senza necessità di una separata notifica ex art. 69 r.d. 2440/1923.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniAzienda
RamiTributiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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