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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44763/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso dell'imputato contestava la decisione della Corte di appello di Bari del 03/06/2024 che aveva separato la posizione di Saverio Petricone e disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per la diversa qualificazione del fatto (dubbio sulla natura dell'arma: se arma comune da sparo o comunque integrazione della minaccia aggravata). Petricone deduceva che il fatto storico contestato nella rubrica era comprensivo della condotta ritenuta configurare la minaccia aggravata e che la Corte avrebbe dovuto riqualificare il fatto e pronunciarsi sulla sentenza impugnata (ai sensi dell'art. 521 c.p.p.), anziché ordinare la regressione del procedimento e la trasmissione degli atti, operazione che – secondo il ricorrente – ha prodotto un'ingiustificata duplicazione del procedimento e una indebita regressione procedimentale. Anche il Procuratore generale ha sollevato questioni di violazione di norme processuali, osservando che il provvedimento era sostanzialmente una statuizione sul merito priva di motivazione specifica circa l'insussistenza degli elementi a sostegno del reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito, pur ritenendo configurabile un reato diverso da quello originariamente contestato, ha omesso di decidere sulla questione devoluta a cognizione (la pronuncia sulla sentenza di primo grado) e ha impropriamente disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero invece di procedere, ove opportuno, alla riqualificazione e alla decisione in sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p. Tale omissione ha determinato duplicazione dei procedimenti e compressione della posizione difensiva dell'imputato. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono rimessi alla Corte d'appello di Bari.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Norma sul delitto di minaccia; la Corte ha ritenuto che l'esibizione dell'arma potesse integrare la minaccia aggravata menzionata nel capo di imputazione

  • art. 61, n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante richiamata dalla Corte nella valutazione della maggiore gravità della condotta

  • art. 416bis c.p. (richiamato come 416bis.1 nel testo)

    Richiamato nel provvedimento come elemento non oggetto di contestazione; citazione utilizzata nella disamina della qualificazione dei reati

  • art. 521, comma 2, c.p.p.

    Norma che disciplina la possibilità per il giudice d'appello di riqualificare il fatto e decidere in merito in sentenza; la Corte di cassazione ha richiamato il principio secondo cui, se il fatto storico è già stato contestato in modo comprensivo, il giudice deve decidere sul merito (anche riqualificando) e non può semplicemente trasmettere gli atti al P.M. provocando la regressione del procedimento

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 31835/2018; Sez. 2, n. 35630/2023; Sez. U, n. 36551/2010)

    Principi consolidati richiamati: è abnorme la trasmissione degli atti al P.M. senza decisione sulla fattispecie originariamente contestata; la riqualificazione non può comprimere il diritto di difesa e il mutamento del fatto rileva solo se sussiste una trasformazione radicale degli elementi essenziali

Massime di principio

  • Se il fatto storico sottostante è già compreso nell'imputazione, il giudice d'appello che ritenga sussistere una diversa fattispecie deve, di regola, procedere alla riqualificazione e decidere in sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p., anziché trasmettere gli atti al Pubblico Ministero e determinare la regressione del procedimento
  • La trasmissione degli atti al P.M. per una nuova contestazione è impropria quando deriva solo da una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico e comporta la duplicazione dei procedimenti a carico dello stesso imputato
  • La tutela del diritto di difesa impone che il mutamento dell'oggetto dell'imputazione sia valutato non solo con un confronto formale tra rubrica e sentenza, ma verificando se l'imputato abbia potuto concretamente difendersi sull'oggetto contestato; il mutamento è rilevante solo se c'è una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto
  • Se il giudice di merito adotta un provvedimento che omette di statuire sulla decisione impugnata (es. sulla pronuncia di primo grado), la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e restituire gli atti al giudice di merito per il corretto prosieguo
  • Quando si valuta la necessità di regressione del procedimento occorre distinguere tra differenza naturalistica del fatto (che può giustificare nuova contestazione) e mera diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto (che va risolta nel giudizio già in corso)

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