Sentenza n. 2067/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 35/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 35/2025, relativa all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 35/2025 fosse stata notificata il 22 gennaio 2025 e non fosse stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 29 luglio 2025, non aveva provveduto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il titolo giudiziale prevedeva l'emissione di buoni elettronici di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, utilizzabili secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016, oltre agli interessi dalla data di maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in particolare la formazione del giudicato per mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che la relativa parcella dovrà essere presentata nei termini dell'art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione è applicata per accertare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo, con possibilità di nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza è ritenuto procedibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
DPCM 28 novembre 2016
secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016
Il titolo giudiziale deve essere eseguito attribuendo i buoni elettronici secondo le modalità e condizioni disciplinate dal decreto.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta avviene secondo la disciplina delle spese di giustizia.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
La norma è richiamata per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio nello svolgimento dell'incarico commissariale.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
La norma disciplina la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è divenuto definitivo, ciò risulta da idonea certificazione di cancelleria ed è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato con successivo decreto secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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