Sentenza del 02/12/2021 n. 38039 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia notificava a P.M. un avviso di accertamento Irpef per il 2004 incrementando il reddito sulla base della plusvalenza derivante dalla cessione dell'avviamento aziendale, valorizzata secondo quanto emerso in un procedimento di accertamento con adesione conclusosi con la società cessionaria (non con la cedente). La contribuente impugnava sostenendo che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non possa costituire da solo prova sufficiente per rettificare il reddito ai fini Irpef e che, inoltre, erano stati prodotti documenti (cambiali) a dimostrazione del prezzo reale; reclamava altresì l'erronea imputazione dell'intera plusvalenza al titolare dell'impresa familiare senza considerare il collaboratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione autentica di cui al D.Lgs. n.147/2015, art.5, comma 3, non è possibile basare un accertamento induttivo della plusvalenza unicamente sul valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro; l'Amministrazione deve individuare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro, sezione staccata di Reggio Calabria, per nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti. Sono state anche compensate o liquidate le spese di lite del giudizio di legittimità secondo quanto disposto dalla Corte.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39
Citato in relazione all'uso di elementi di accertamento induttivo; la Corte ha richiamato il corretto utilizzo delle regole sull'accertamento fiscale e sull'onere della prova.
Codice Civile, artt. 2727, 2729, 2697
Richiamati in tema di onere e mezzi di prova: non può operare inversione dell'onere della prova basata unicamente sul valore risultante da atti nei confronti della controparte.
TUIR, artt. 58 e 86
Richiamati in relazione al trattamento fiscale delle plusvalenze e alla determinazione del reddito d'impresa; la Corte sottolinea che l'imputazione della plusvalenza deve essere adeguatamente provata.
Codice Civile, art. 230-bis
Rilevante per la distribuzione degli effetti fiscali nelle imprese familiari e per valutare se la plusvalenza debba essere attribuita anche al collaboratore, non automaticamente solo al titolare.
D.Lgs. n.147/2015, art. 5, comma 3
Interpretazione autentica che esclude la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di determinare, in via induttiva, la plusvalenza sulla sola base del valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro/ipotecaria/catastale; richiede l'individuazione di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti a supporto dell'accertamento.
Massime di principio
- Il valore emergente da atti o da accertamenti ai fini dell'imposta di registro non può essere, di per sé e da solo, la base sufficiente per un accertamento induttivo delle imposte sui redditi: l'Amministrazione deve indicare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
- L'onere di provare che il corrispettivo reale sia superiore rispetto a quanto dichiarato grava sull'Amministrazione finanziaria se questa intende fondare l'accertamento sulla presunta plusvalenza; la mera valorizzazione risultante da un contraddittorio con la controparte non sostituisce tale prova.
- Il valore determinato in sede di contraddittorio con il cessionario ha valore probatorio limitato rispetto a un accordo con la cedente; la mancanza di un confronto con il contribuente rende debole la presunzione.
- I documenti prodotti dalla contribuente (es. cambiali) che possono dimostrare il prezzo reale devono essere considerati e valutati nel giudizio: la loro mancata considerazione è motivo rilevante e può giustificare il rinvio per nuovo esame.
- Nel caso di impresa familiare occorre valutare con attenzione la ripartizione della plusvalenza tra titolare e collaboratore alla luce del TUIR e dell'art. 230-bis c.c.; non è corretto attribuire automaticamente l'intero maggior valore al solo titolare senza verifica.
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