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Sentenza

Sentenza n. 11956/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione - della graduatoria dei vincitori nonché della graduatoria generale di merito, relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02”, approvate e pubblicate, in data 18.2.2026, sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché nel profilo riservato della ricorrente; - della graduatoria dei vincitori nonché della graduatoria generale di merito, relative al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02”, così come modificate, approvate e pubblicate, in data 3.4.2026, sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché nel profilo riservato della ricorrente; - della graduatoria dei vincitori nonché della graduatoria generale di merito, relative al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02”, così come modificate, approvate e pubblicate, in data 15.4.2026, sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché nel profilo riservato della ricorrente; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, dal contenuto ed estremi sconosciuti; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque connesso anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente, ancorché di contenuto sconosciuto; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’attribuzione del punteggio aggiuntivo pari a 3 punti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del bando di concorso nonché della riserva di cui all’art. 1, comma 6, del bando di concorso, in relazione al profilo Codice 02 - Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria.

Giustizia amministrativa202605146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie dei vincitori e graduatorie generali di merito, nelle versioni approvate e rettificate, nonché gli atti della commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, già collocata tra i vincitori della procedura concorsuale, ha impugnato le graduatorie e gli atti della commissione contestando il mancato riconoscimento della riserva prevista dal bando e l'omessa attribuzione di ulteriori 0,5 punti per l'intero periodo di attività svolta quale addetta all'Ufficio per il processo. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 3 punti e della riserva prevista dal bando. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha rettificato la graduatoria riconoscendole il punteggio aggiuntivo di 0,5 punti e determinando un miglior posizionamento. La ricorrente, preso atto della nuova graduatoria, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il Ministero della Giustizia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; tale eccezione è stata contestata e respinta dal TAR. Il testo dà inoltre conto di una pronuncia del difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha respinto l'eccezione del Ministero della Giustizia, ritenendo che il Ministero sia l'amministrazione con la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia quindi estraneo alla procedura. Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Poiché, in autotutela, l'amministrazione ha rettificato il punteggio della ricorrente, consentendole di ottenere un miglior posizionamento nella graduatoria dei vincitori e dunque il bene della vita perseguito, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate, salvo l'obbligo delle amministrazioni resistenti di restituire in solido il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente al TAR di definire il giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare, quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione e siano completi il contraddittorio e l'istruttoria.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente la pretesa azionata e rende inutile la prosecuzione del processo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo di restituzione del contributo unificato a carico delle amministrazioni resistenti.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un'attività integralmente satisfattiva della pretesa del ricorrente, facendo venir meno in modo oggettivo la lite e l'utilità della prosecuzione del processo.
  • La rettifica in autotutela di una graduatoria concorsuale che riconosca il punteggio richiesto e determini il conseguimento del bene della vita perseguito dal candidato comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'amministrazione presso la quale i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estranea alla procedura concorsuale e possiede la legittimazione passiva rispetto alle controversie sulla graduatoria, anche quando la procedura coinvolga organismi amministrativi deputati alla gestione o alla selezione.
  • Quando la domanda è divenuta improcedibile per integrale soddisfazione in via amministrativa, il giudice può compensare le spese tenendo conto dell'andamento della vicenda, fermo restando l'obbligo di restituzione del contributo unificato posto a carico delle amministrazioni resistenti secondo la pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoria

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