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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7300/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per due motivi principali: 1) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. in rapporto agli artt. 125 e 273 c.p.p. per carenza di autonoma e adeguata motivazione dell'ordinanza genetica e per la mancata valutazione delle censure difensive; 2) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. (con riferimento agli artt. 273 c.p.p., 56 e 629 c.p. e 416 bis c.p.) per presunto travisamento delle dichiarazioni del collaboratore Mancuso, eccessiva valorizzazione di una singola intercettazione e mancata prova dell'effettivo coinvolgimento del Furchì nelle attività estorsive contestate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato l'inammissibilità per mancata allegazione, da parte del ricorrente, sia dell'ordinanza genetica integrale sia della richiesta di applicazione della misura del P.M., elementi necessari per il sindacato in Cassazione sui provvedimenti 'de libertate'. Quanto al merito, la Corte ha comunque ritenuto che l'ordinanza genetica contenesse una valutazione articolata del quadro indiziario. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto una valutazione organica e non meramente basata sulle dichiarazioni del collaboratore, valorizzando plurime conversazioni e altri elementi che configurano il ruolo e l'intervento del ricorrente nel reato contestato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso al tribunale contro le decisioni del Gip; richiamata per inquadrare l'impugnazione proposta dall'indagato.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Viene invocato dal ricorrente per denuncia di vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata produzione degli atti necessari e, in via subordinata, ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata.

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Viene invocato per presunto travisamento della prova; la Corte l'ha ritenuto manifestamente infondato perché il giudice di merito ha valutato organicamente molteplici elementi indiziari, non limitandosi a singole dichiarazioni.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al tema della motivazione; la critica difensiva sulla carenza motivazionale è stata giudicata generica e non adeguatamente documentata.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulle prove e sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha considerato che il giudice di merito non si è basato esclusivamente sulle dichiarazioni del collaboratore ma su molteplici elementi.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato nel quadro delle accuse penali (concorso o partecipazione), ma non oggetto di autonoma interpretazione dalla Corte nel provvedimento impugnato.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte conferma che gli elementi valutati in combinato consentono di inquadrare la condotta nel reato contestato al capo 31).

  • art. 416 bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso; la motivazione tiene conto del contesto associativo e dell'interesse della compagine mafiosa di riferimento nelle valutazioni indiziarie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Precedente richiamato a proposito della valutazione sull'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa del ricorrente nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso avverso provvedimenti 'de libertate' è obbligatorio allegare integralmente sia l'ordinanza impugnata (ordinanza genetica) sia la richiesta di misura del P.M.; la loro mancata produzione può determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • Le censure generiche sulla carenza di motivazione sono inefficaci se il ricorrente non indica specificamente quali argomenti difensivi siano stati omessi o mal valutati.
  • La Corte di legittimità non effettua un nuovo esame completo delle prove: il sindacato sugli errori di valutazione indiziaria è limitato e non sostituisce il libero convincimento del giudice di merito se la motivazione è organica e coerente.
  • Per contestare il valore probatorio di dichiarazioni di collaboratori o di singole intercettazioni è necessario dimostrare concretamente il travisamento o l'insussistenza degli elementi posti a base della decisione, non una mera rivalutazione parziale.
  • Quando l'ordinanza valorizza una pluralità di elementi (conversazioni, movimenti, ruoli dichiarati) il ricorso che si fonda su critiche a singoli elementi rischia di essere dichiarato manifestamente infondato se manca una prospettazione complessiva alternativa credibile.

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