Sentenza n. 485/2026 - Catania, Sezione 3
per il risarcimento dei danni conseguenti alla determinazione dirigenziale n. 78 del 29 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale n. 78 del 29 gennaio 2024, con cui era stato affidato a un altro professionista l'incarico relativo agli interventi di messa in sicurezza del Ponte Marza sulla S.P. 44, già annullata dal TAR
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al confronto concorrenziale avviato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. L'incarico era stato affidato a un altro professionista con determinazione n. 78 del 29 gennaio 2024. Il ricorrente aveva impugnato tale affidamento e il TAR, con sentenza n. 1117/2024, lo aveva annullato per la mancanza, in capo all'affidatario, del requisito di iscrizione all'Albo Regionale Unico degli operatori economici previsto per servizi di importo superiore a € 100.000. Successivamente, tuttavia, l'amministrazione aveva annullato l'intera procedura, anziché affidare l'incarico al ricorrente, ritenendo che quest'ultimo fosse privo del requisito di iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni, necessario per il collaudo incluso nell'oggetto dell'affidamento. Il ricorrente aveva impugnato anche tale determinazione, ma il ricorso era stato respinto dal TAR con sentenza n. 2591/2024, confermata dal CGARS con sentenza n. 1142/2024. Nel presente giudizio il ricorrente chiedeva € 86.508,93, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di lucro cessante per il mancato profitto e di danno curricolare. Deduceva l'illegittimità della condotta amministrativa, la colpa dell'ente, il nesso causale e il danno ingiusto, sostenendo che l'annullamento dell'affidamento originario avrebbe dovuto condurre all'aggiudicazione in suo favore.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha ricordato che la responsabilità dell'amministrazione per lesione di interessi legittimi richiede la prova di tutti gli elementi dell'illecito extracontrattuale: fatto illecito, dolo o colpa, danno ingiusto e nesso causale. Nel giudizio risarcitorio l'onere della prova grava integralmente sul ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c. e non opera il metodo acquisitivo tipico del giudizio di annullamento. Trattandosi di interesse legittimo pretensivo, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, con certezza o elevata probabilità, la spettanza del bene della vita, ossia che avrebbe legittimamente ottenuto l'affidamento. L'annullamento dell'affidamento al controinteressato non aveva accertato tale spettanza. Al contrario, la successiva sentenza del TAR n. 2591/2024, confermata dal CGARS con sentenza n. 1142/2024 e divenuta giudicato, aveva accertato che il ricorrente era privo del requisito quinquennale di iscrizione all'albo professionale, necessario per una prestazione inclusa nell'incarico. Ne conseguiva che egli non avrebbe comunque potuto ottenere l'affidamento. Mancavano quindi sia il danno ingiusto sia il nesso causale tra l'illegittimo affidamento originario e il pregiudizio economico lamentato; non era necessario esaminare la colpa dell'amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
Individua la base normativa del confronto concorrenziale avviato per l'affidamento dell'incarico professionale.
art. 12, comma 2, l.r. n. 12/2011
Prevede il requisito di iscrizione all'Albo Regionale Unico degli operatori economici per servizi di importo superiore a € 100.000, la cui mancanza aveva determinato l'annullamento dell'affidamento originario.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi richiede la prova del fatto illecito, del dolo o della colpa, del danno ingiusto e del nesso causale.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito e delle conseguenze pregiudizievoli grava sulla parte che agisce per il risarcimento.
art. 97 Cost.
I canoni di imparzialità e buon andamento sono richiamati quale parametro per la valutazione della colpa dell'amministrazione, profilo non esaminato nel merito perché sono mancati danno ingiusto e nesso causale.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate dal Collegio nelle peculiarità della vicenda processuale.
Massime di principio
- L'annullamento di un provvedimento di affidamento illegittimo non attribuisce automaticamente al concorrente non affidatario il diritto al risarcimento del danno né dimostra, da solo, la spettanza dell'affidamento.
- Nel giudizio risarcitorio per lesione di un interesse legittimo pretensivo, il ricorrente deve provare, con certezza o almeno elevata probabilità, che senza l'illegittima condotta amministrativa avrebbe conseguito legittimamente il bene della vita.
- Quando un giudicato successivo accerta che il concorrente danneggiato era privo di un requisito essenziale per l'esecuzione dell'affidamento, viene meno la spettanza del bene della vita e non sussistono né il danno ingiusto né il nesso causale risarcibile.
- Nel giudizio risarcitorio amministrativo l'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito e delle conseguenze dannose grava integralmente sul ricorrente; non si applica il metodo acquisitivo proprio del giudizio di annullamento.
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