Ordinanza n. 2958/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 20478/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 20478/2024 relativa agli atti e alla graduatoria di una procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti dell'Agenzia delle Entrate
Esito
La controversia
L'appello contesta gli atti della procedura concorsuale, in particolare quelli adottati dalla nuova Commissione nominata il 7 settembre 2023, che nella riunione del 4 ottobre 2023 ha individuato criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati e ha successivamente proceduto alla rivalutazione dei titoli. Le censure, ove accolte, sarebbero idonee a travolgere la procedura a partire dal verbale del 4 ottobre 2023 e potrebbero determinare l'annullamento della graduatoria dell'11 gennaio 2024. Il Collegio ha ritenuto necessario verificare: se il moltiplicatore di 8,5 sia stato applicato al punteggio complessivo per titoli o a ciascun singolo titolo; se la nuova Commissione abbia nuovamente verificato l'ammissibilità dei titoli già valutati dalla precedente Commissione; per quali ragioni la rivalutazione abbia determinato il sovvertimento della graduatoria, considerato che l'applicazione del medesimo moltiplicatore agli stessi titoli avrebbe dovuto lasciare invariata la graduatoria basata sui titoli. È stato inoltre richiesto di chiarire se e in quale misura le graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024 siano state eseguite, con eventuale assunzione, immissione nelle funzioni dirigenziali o rimozione dei dirigenti risultati vincitori.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura non esclusi, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate degli estremi dell'ordinanza, del ricorso di primo grado, della sentenza appellata, dell'atto d'appello e dell'elenco nominativo dei controinteressati. L'appellante dovrà provvedere entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità dell'appello, e depositare la prova degli adempimenti, comprensiva dell'attestato dell'amministrazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. L'Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare integralmente gli atti, mantenerli online sino alla sentenza definitiva, inserire nella home page un collegamento denominato «Atti di notifica» e rilasciare l'attestazione della pubblicazione. È stata inoltre disposta un'istruttoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione documentata sui criteri e sulle modalità della rivalutazione dei titoli e sull'esecuzione delle graduatorie del 2021 e del 2024. Non è stato disposto il rinvio al primo giudice, poiché l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami era già stata disposta in primo grado. La causa dovrà essere fissata per la prosecuzione dell'udienza pubblica, possibilmente congiuntamente agli altri appelli riguardanti la medesima procedura.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., della notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per le modalità di pubblicazione degli atti ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
art. 105 c.p.a.
Il Collegio esclude la necessità di rinviare la causa al primo giudice, poiché l'integrazione del contraddittorio era già stata disposta in primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento dell'appello può travolgere una procedura concorsuale e la relativa graduatoria, il giudice d'appello può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti non esclusi, quali potenziali controinteressati.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con indicazione degli estremi del provvedimento giudiziario e pubblicazione integrale degli atti processuali rilevanti e dell'elenco dei controinteressati.
- La parte onerata dell'integrazione del contraddittorio deve rispettare i termini fissati dal giudice sia per l'esecuzione della pubblicazione sia per il deposito della relativa prova; l'inosservanza può comportare, rispettivamente, l'improcedibilità del gravame o la decadenza dall'incombente.
- In appello non è necessario il rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. quando l'integrazione del contraddittorio sia già stata disposta e realizzata nel giudizio di primo grado.
- Quando la fondatezza delle censure dipende dalle concrete modalità di rivalutazione dei titoli in una procedura concorsuale, il giudice può acquisire dall'amministrazione una relazione documentata sui criteri applicati, sulla verifica dell'ammissibilità dei titoli e sulle ragioni di eventuali modifiche della graduatoria.
- L'amministrazione può essere chiamata a documentare, ai fini della decisione sull'appello, anche gli effetti già prodotti dalle graduatorie controverse, comprese le eventuali assunzioni, immissioni nelle funzioni e rimozioni dei vincitori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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